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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PREMESSA  
CAPITOLO 1 Organi collegiali
CAPITOLO 2 Alunni
CAPITOLO 3 Assistenza e vigilanza degli alunni
CAPITOLO 4 Cooperazione scuola - famiglia
CAPITOLO 5 Rapporti con gli esterni
CAPITOLO 6 Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione
CAPITOLO 7 Formazione delle classi e sezioni
CAPITOLO 8 Utilizzo spazi e attrezzature
CONCLUSIONE  

Il Regolamento di Istituto è la carta legislativa interna dove sono regolamentate le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire trasparenza e coerenza.
E' deliberato dal Consiglio di Istituto. Stabilisce delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Comprensivo; regola i comportamenti individuali e collettivi; consegue, anche attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, le finalità educative e formative che sono proprie della vita scolastica.
"La scuola ha le sue finalità statutarie discendenti del diritto primario di ogni soggetto all'istruzione e all'educazione e dal dovere di operare per lo sviluppo del paese".
E' compito della scuola favorire esperienze volte al confronto critico, alla collaborazione, al rispetto, all'ascolto, alla diversità, all'uguaglianza. La Scuola favorisce l'incontro fra gli alunni e l'integrazione di tutti i soggetti. Tende a potenziare la soggettività, l'intersoggettività, l'innovazione, la ricerca, la cultura. I valori di cui la scuola si fa promotrice sono quelli sanciti dalla nostra Costituzione.

CAPITOLO 1
ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

Gli organi collegiali, alla luce anche della nuova normativa (autonomia scolastica e riforma degli ordinamenti) devono favorire la partecipazione, la collaborazione e la corresponsabilità di tutte le componenti della scuola, al fine di creare una comunità educante.

Sono stati istituti dal decreto delegato n. 416 del 31/05/1974 e attualmente sono in attesa di riforma: un disegno di legge mira a rivedere infatti gli organismi rappresentanti della scuola:
- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva (G.E.)
- Collegio dei docenti (C.d.D.)
- Consiglio di classe, interclasse e intersezione

Consiglio di intersezione: tutte le insegnanti della scuola dell'infanzia, un rappresentante dei genitori per sezione. Presiede il Dirigente Scolastico o insegnante delegato.
Consiglio di interclasse: tutte le insegnanti di scuola primaria, un rappresentante dei genitori per classe. Presiede il Dirigente Scolastico o insegnante delegato.
Consiglio di intersezione/interclasse tecnico: tutti gli insegnanti titolari della scuola. Presiede il Dirigente Scolastico o insegnante delegato.
Consiglio di classe: tutti gli insegnanti di scuola media che insegnano in quella classe, quattro rappresentanti dei genitori, presiede il Dirigente scolastico o insegnante delegato.
Collegio dei Docenti: tutti gli insegnanti del Circolo, presiede il Dirigente Scolastico.
Consiglio di Circolo: 8 insegnanti, 8 genitori, 2 personale amministrativo e/o ausiliario, il Dirigente Scolastico membro di diritto. Presiede un genitore.
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di regola non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con apposito avviso che va affisso all'albo della Direzione e delle scuole, ed indirizzato, mediante lettera, ai singoli membri dell'organo collegiale, nella relativa sede scolastica o al domicilio. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata telefonicamente e in tempi brevi. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2 - Consiglio di Istituto

Il C.d.I. è l'organo collegiale che unisce tutte le componenti scolastiche. Si occupa del funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia e primarie. Opera nell'ambito delle competenze stabilite dai Decreti Delegati, dalle disposizioni successive e dalle scelte della scuola stessa. Ha pertanto una responsabilità generale con diritto di indirizzo e d'iniziativa e potere deliberante in tutte le materie indicate dalla legge. In particolare:

- definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione (DPR 275/99, art. 3, comma 3), delibera il programma annuale e il consuntivo e dispone l'impiego dei mezzi finanziari (D.I. 44/ 00)
- delibera il Regolamento Interno;
- delibera gli acquisti di attrezzature tecnico - scientifiche, sussidi didattici, libri e materiale per esercitazioni;
- definisce le modalità di svolgimento dell'orario scolastico nelle scuole;
- delibera i criteri in materia di organizzazione dei servizi amministrativi dell’Istituto;
- indica i criteri generali per fissare turni di servizio del personale amministrativo ed ausiliario;
- delibera sulle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione e comprese le iniziative di partecipazione ad attività culturali e sportive, quali ad esempio i Giochi della Gioventù;
- approva i criteri per la formazione delle classi proposti dal Collegio;
- indica i criteri generali per la programmazione delle attività facoltative/opzionali;
- consente l'utilizzazione degli uffici, delle attrezzature, dei laboratori e delle palestre;
- il Consiglio di Istituto adempie, infine, a tutte le altre funzioni consentite o richieste dalla Legge, dalle norme ministeriali o dal presente Regolamento.
Art. 3 - Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva.
Nella votazione, che si effettua a scrutinio segreto, sono eletti i candidati che per ciascuna delle componenti elettive ottengono il maggior numero di voti. La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, da due genitori, da un docente e da un non docente. Il presidente del Consiglio di Circolo è invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, qualora egli non vi faccia già parte come membro effettivo per avvenuta elezione. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio (ma è salvo il diritto di iniziativa del Consiglio stesso) e cura l'esecuzione delle relative delibere. Per esigenze organizzative il Consiglio può delegare la Giunta ad assumere decisioni rispetto a situazioni particolari, dopo aver comunque assunto un orientamento in proposito. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico prima di ogni Consiglio e qualora ne ravvisi la necessità.
Nelle riunioni del Consiglio di Istituto, su ogni argomento all'ordine del giorno, il Dirigente (o altro componente della Giunta) illustra le elaborazioni, o le proposte, o gli orientamenti, maturati in sede di Giunta.

Art. 4 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto ed Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.
Nella prima seduta, il Consiglio, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente e un vice - Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 5 - Convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente.
Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio:
- assumendo direttamente l'iniziativa;
- su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva;
- su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Istituto.

Art. 6 - Pubblicità delle sedute

A norma della legge n. 748 del 1977, che ha disciplinato la pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola, alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio (tutti i genitori, docenti e personale amministrativo e ausiliario). Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste in atto dal Presidente del Consiglio di Istituto, di sua iniziativa, o su richiesta di un consigliere. Le modalità di ammissione del pubblico alle sedute sono accertate dal Presidente in relazione ad alcuni criteri:
- favorire al livello più alto possibile la partecipazione degli elettori alle sedute;
- valutare la capienza e la idoneità dei locali disponibili in rapporto alle persone presenti;
- realizzare un ordinato svolgimento della seduta del Consiglio, senza che ne sia turbata la libertà di discussione e di deliberazione.
Qualora il comportamento del pubblico che assiste non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni i rappresentanti della Provincia, del Comune, dell' A U.S.L., delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, ovvero altre persone o Enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola. L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: l'invito formale sarà inoltrato al Presidente. La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto. Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola, ma non diritto di voto.

Art. 7 - La discussione e la votazione nelle sedute del Consiglio

Il Consiglio può deliberare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, ma qualsiasi altro argomento può essere preso in esame, in particolar modo se è di impulso alla vita della scuola e possa essere utile a rinsaldare la corresponsabilità educativa scuola - famiglia - territorio.
Il Consiglio può decidere di costituire al proprio interno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro non possono tuttavia aver alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti in materia. Due sono le forme possibili di votazione: tacita e palese.
La votazione tacita si ha quando tutti tacciono, dopo che il presidente ha annunciato che, se nessuno chiede la parola, l'oggetto in discussione si intenderà approvato. In tal caso, l'approvazione si intende unanime. La votazione palese può effettuarsi:
- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- per scheda segreta.
Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è comunque prescritta la votazione segreta, solo quando si faccia questione di persone.

Art. 8 - Pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve realizzarsi mediante affissione, nell'apposito albo presso la sede degli Uffici, delle delibere prese. L'affissione all'albo deve avvenire, a cura del segretario della Giunta, di norma entro il termine di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Copia delle delibere devono rimanere esposte per un periodo di almeno dieci giorni.
Le delibere e i verbali del Consiglio, depositate nell'ufficio di segreteria del Circolo, potranno essere esibite a tutti coloro che ne fanno richiesta avendone titolo e secondo le procedure previste dalle norme giuridiche sull'accesso agli atti amministrativi. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Il Consiglio è sensibile alle esigenze affermate dal legislatore nella legge n. 241 del 1990, che disciplina la materia del procedimento e il diritto di accesso agli atti amministrativi; impegna tutte le componenti dell’Istituto  ad adoperarsi per la massima valorizzazione dei principi di legalità, di trasparenza e di efficacia, ma anche di collaborazione e di partecipazione in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 9 - Dimissioni, decadenze, surroghe

I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di decadenza. Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal momento in cui vengono accettate dal Consiglio. Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se, per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili.
Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi:
- quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive;
- quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un insegnante collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto, un genitore che non abbia più figli nelle scuole dell’Istituto comprensivo, per trasferimento o per passaggio altra scuola non dipendente da questo Istituto).
La decadenza, come le dimissioni, devono essere formalmente deliberate dal Consiglio; contemporaneamente il Consiglio individua il Candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della lista alla quale apparteneva il membro cessato. L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.

Art. 10 - Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto, è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il Collegio dei Docenti:
- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto ed esercita i propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento;
- cura la progettazione dell'attività educativa;
- valuta l'andamento dell'attività didattica;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione e innovazione, documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime;
- indica i criteri in ordine alla formazione delle classi, formula proposte al D.S per l'assegnazione degli insegnanti alle sezioni o alle classi;
- formula proposte sull'orario di funzionamento delle scuole al Consiglio di Istituto;
- provvede alla adozione dei libri di testo;
- provvede alla scelta dei sussidi didattici e delle attrezzature, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- promuove iniziative di aggiornamento/formazione e ricerca dei docenti dell'Istituto.

Art. 11 - Convocazione del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre. L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno.
Le riunioni del Collegio non sono pubbliche ed hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 12 - Consiglio di Classe, Interclasse e di Intersezione

I Consigli di Classe,  Interclasse  ed Intersezione hanno il compito di:
- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica;
- agevolare la relazione fra docenti, genitori, alunni;
- fare proposte per l'adozione dei libri di testo (scuola primaria e secondaria di 1° grado) e per iniziative di visite guidate e di viaggi di istruzione;
- fare proposte o esprimere pareri in merito alla progettazione delle attività didattiche, al piano delle attività integrative, all'orario delle lezioni, al piano degli acquisti, all'uso degli spazi e delle attrezzature.
Spettano ai Consigli di soli Docenti la realizzazione del coordinamento didattico, dell'unitarietà disciplinare e la valutazione periodica e finale degli alunni.
I Consigli sono  convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno. I Consigli si riuniscono di norma ogni 2 mesi o con i soli docenti o con la contemporanea presenza degli Insegnanti e dei genitori eletti.

Art. 13 - Elezioni degli organi di durata annuale.

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo per ogni ordine di scuola, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il mese di Ottobre di ogni anno scolastico. Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.

Art. 14 - Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado possono riunirsi in assemblea per riunioni di plesso od anche di singole classi o sezioni nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni. Le assemblee ordinarie rientrano all'interno del calendario che si predispone ad inizio d'anno nel contesto degli incontri scuola - famiglia. La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al Dirigente, con l'indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno e del nome di chi presiederà l'assemblea. E' competente il Dirigente a conferire l'autorizzazione.
Possono chiederne la convocazione insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di Istituto.
L'insieme dei genitori rappresentanti di un plesso ( o dell’Istituto) è definito dalla Legge "Il Comitato dei Genitori" di quel plesso e di Istituto. Il Comitato ha facoltà di riunirsi nei locali della scuola in orario extrascolastico.

CAPITOLO 2
 
ALUNNI
 
Art. 15 - Inserimento degli alunni nella scuola dell'infanzia

Per favorire un graduale inserimento del bambino nella scuola dell'infanzia sono adottati dal Collegio Docenti i comportamenti ritenuti opportuni. Affinché il primo rapporto del bambino con l'istituzione possa avvenire tranquillamente e serenamente si indicano i seguenti criteri:
PRIMI GIORNI: permanenza nella scuola fino al momento del pasto;
SUCCESSIVAMENTE: fino a dopo il pasto;
INFINE: per tutta la giornata.
Si sottolinea l'importanza del rispetto dell'orario richiesto al momento dell'iscrizione. Si precisa inoltre che la scuola dell'infanzia realizza la propria proposta educativa nell'arco delle otto ore giornaliere.

Art. 16 - Ingresso a scuola

I genitori scelgono le modalità d'ingresso a scuola dei propri figli e ne rispondono. Secondo le disposizioni vigenti, gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado  possono entrare nella scuola a cominciare dai 5 minuti precedenti l'orario di inizio delle lezioni antimeridiane e sono accolti dall'insegnante della prima ora. Per le lezioni pomeridiane entrano al suono della campanella, che segna l'inizio dell'attività didattica. L'ingresso per i bambini della scuola dell'infanzia avviene durante la prima ora. Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto degli orari.
Laddove il servizio specifico del trasporto scolastico porti gli alunni alla scuola prima di detta ora, il personale ausiliario è autorizzato alla vigilanza, previa convenzione con l'Ente Comunale. Il personale ausiliario suona la campanella di inizio delle lezioni, quindi chiude il portone; consente l'ingresso anche a quegli alunni che eccezionalmente raggiungono la scuola con ritardo; l'insegnante si informa sui motivi del ritardo e richiama alla puntualità. Quando il ritardo dell'alunno nel raggiungere la scuola è frequente, viene informato il Dirigente Scolastico cui compete assumere le iniziative più opportune. Gli insegnanti si devono trovare a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e delle attività didattiche e devono assistere all'uscita degli alunni accompagnandoli alle porte d'ingresso. In caso di assenza dell'Insegnante la vigilanza è demandata, fino all'arrivo del supplente, ad un docente di altra classe o sezione, il quale può avvalersi della collaborazione del personale ausiliario. I docenti e i collaboratori scolastici hanno l'obbligo della vigilanza nei confronti degli alunni dal momento del loro ingresso nell'edificio scolastico fino al termine delle lezioni. La vigilanza sugli alunni compete comunque agli Insegnanti, nel corso di qualsiasi attività didattica condotta sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico. Nella scuola dell'infanzia, il minore all'ingresso deve essere affidato direttamente all'insegnante, da parte del genitore e, in caso di trasporto, dal personale comunale. All'uscita gli alunni saranno ritirati dai genitori o da persona maggiorenne delegata dai genitori stessi previo avviso scritto. Gli alunni trasportati con scuolabus attivati dall'Amministrazione Comunale sono di fatto affidati al personale comunale che provvede alla sorveglianza durante il tragitto scuola - casa. Gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria devono presentarsi a scuola con il grembiule al fine di sperimentare il senso di uguaglianza e di ordine. Entro il mese di Settembre, il Consiglio delibera l'orario di funzionamento di tutte le scuole per l'anno scolastico successivo. Gli alunni, i cui genitori sono entrambi impegnati in attività lavorativa dipendente autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sono accolti a scuola 10 minuti prima dell’inizio dell’orario delle lezioni antimeridiane.

Art. 17 - Ritardi - Assenze - uscita anticipata degli alunni

Il ritardo con cui il bambino perviene a scuola, dopo l'inizio delle lezioni, è ammesso solo se motivato da ragioni particolari e giustificate.
Nel caso di ritardi abituali o comunque ritenuti ingiustificati, l'insegnante provvederà a comunicare ai genitori dell'alunno la situazione e richiederà agli stessi i motivi che sono alla base del comportamento dell'alunno. I casi più gravi saranno segnalati al Dirigente Scolastico. Si segnaleranno inoltre le assenze ingiustificate superiori ai 15 giorni.
Assenze dovute a motivi sanitari o non sanitari non preventivamente comunicate al personale insegnante, di oltre 5 giorni consecutivi richiedono, per la riammissione, il certificato medico. Nel computo dei giorni di assenza non vanno compresi i giorni festivi se sono all'inizio o alla fine del periodo di assenza (In caso di "settimana corta" anche il sabato è da considerarsi festivo).
Per la riammissione è sempre necessario il certificato medico per tutte le malattie infettive soggette a notifica (quali, ad esempio, epatiti virali, meningiti, salmonellosi, pediculosi ecc...) anche se il periodo di assenza è inferiore a sei giorni. Assenze non legate a motivi sanitari e preventivamente comunicate al personale insegnante per iscritto e con l'esatta durata dell'assenza non necessitano di certificato medico per la riammissione, qualunque sia il periodo di assenza. Tutte le assenze degli alunni vanno giustificate dal genitore o da che ne fa le veci.
L'alunno non può allontanarsi dalla scuola durante le ore in cui si svolgono le attività didattiche, salvo dichiarazione sottoscritta su specifico stampato dai genitori o da parente maggiorenne, all'atto del ritiro e da consegnare al collaboratore scolastico in servizio, che provvederà alla consegna all'insegnante e a prelevare il bimbo dalla classe. E' vietato quindi al genitore l'ingresso nell'aula durante la lezione. Quando l'uscita degli alunni non venga richiesta per esigenze episodiche ed occasionali, bensì per necessità prolungate o permanenti (ad esempio per terapie), la domanda della famiglia sarà rivolta al Dirigente scolastico, che è competente a rispondere con comunicazione scritta alla famiglia e, per conoscenza, agli insegnanti della classe. Le modalità del ritiro saranno comunque le stesse sopra descritte.

Art. 18 Tutela assicurativa

Il Consiglio di Istituto delibera la stipula della Polizza assicurativa:
per gli alunni di tutela infortuni, di responsabilità civile e giudiziaria;
per il personale di tutela infortuni per le gite, di responsabilità civile e giudiziaria.
Dei contenuti essenziali della Polizza viene data informazione alle famiglie in occasione del versamento della quota annuale. Presso gli uffici della Segreteria si può prendere visione dell'intera polizza. In caso di infortunio gli insegnanti dovranno dare comunicazione immediata in Segreteria, mediante relazione scritta dell'accaduto e informeranno tempestivamente la famiglia. Gli uffici amministrativi provvederanno all'inoltro della denuncia alle autorità competenti e all'Assicurazione. La famiglia, a sua volta, farà pervenire, la documentazione medica in Segreteria entro 24 ore.

CAPITOLO 3

ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI


Art. 19 - Compiti di sorveglianza dei docenti


L'insegnante ha il compito di vigilanza degli alunni per l’intero periodo di affidamento. Ogni operatore scolastico ha il compito e la responsabilità della vigilanza dei minori presenti negli spazi scolastici, nonché in tutte quelle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate e approvate dagli Organi Collegiali della scuola. Si evidenziano alcuni momenti di particolare attenzione: entrata e uscita, intervallo, tempi di gioco, attività educative, mensa, avvicendamento degli insegnanti nelle classi, gite scolastiche, uscite didattiche. I genitori che accompagnano gli alunni non possono entrare nelle aule e nei corridori se non per necessità assoluta.
Dall'inizio delle lezioni fino al termine, gli ingressi devono restare chiusi; della mancata chiusura sono responsabili i collaboratori scolastici e possono essere ammesse alla scuola solo persone autorizzate dal Dirigente Scolastico.
In caso di ritardo di un collega o in attesa del supplente, l'insegnante coordinatore di plesso dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente andando a configurare tale situazione uno stato di necessità; le modalità organizzative da percorrere saranno le seguenti:
- attingere dalle eventuali contemporaneità nel plesso;
- distribuire gli alunni sulle classi presenti iniziando dalle classi parallele e/o vicine di età ai bimbi;
- coinvolgere il personale collaboratore scolastico (come supporto ai docenti presenti nelle classi).
Nel caso in cui l'insegnante si trovi costretto ad allontanarsi momentaneamente dalla propria aula, gli alunni non debbono, neppure temporaneamente, essere abbandonati a se stessi: si deve ricorrere ad una delle seguenti alternative da adottare in base all'evenienza:
- farsi sostituire da un altro insegnante;
- affidare la sorveglianza ad un collaboratore scolastico.
La vigilanza degli alunni i cui insegnanti risultino assenti spetta comunque a tutti gli insegnanti presenti con la collaborazione del personale ausiliario. Sarà compito di tutti gli operatori scolastici rilevare pericoli e segnalarli tempestivamente al Dirigente Scolastico e al contempo attivare i seguenti provvedimenti:
- informazione agli alunni e al preposto alla sicurezza;
- evitare soste ed attività in stretta prossimità delle fonti di pericolo;
- protezione provvisoria delle fonti di pericolo.

Art. 20 - Compiti di sorveglianza dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici  hanno compiti specifici che sono tenuti ad assolvere sulla base di apposito mansionario, come da contratto. Oltre ai compiti specifici spetta a tale personale la collaborazione con gli Insegnanti nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell'ambito dell'edificio o del cortile della scuola; in particolare, come già segnalato nel precedente articolo, i collaboratori scolastici possono essere chiamati a vigilare direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza dell'insegnante. In tutti i plessi i collaboratori scolastici devono controllare e regolare l'ingresso e l'uscita degli alunni, mantenendosi accanto al portone fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di uscita degli alunni e provvedendo infine alla chiusura delle porte medesime.

Art. 21 - intervallo - Mensa - Interscuola

La gestione dell'intervallo e dell'interscuola compete al personale docente, ma la collaborazione del personale ausiliario è essenziale e deve essere svolta in modo accurato, in quanto esso è preposto alla sorveglianza degli atri, dei corridoi e dei servizi igienici.
Intervallo: motivazioni di ordine igienico, educativo e didattico inducono a confermare il tradizionale "intervallo", che è fruito in ogni scuola  in un solo periodo di circa 15 minuti, definibile all'interno dei singoli plessi.
- Il personale docente, preposto alla sorveglianza, deve essere sempre presente; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e cura che l'intervallo si svolga in un clima educativo ed utile al reintegro delle energie (mediante il gioco, la conversazione, la consumazione di una piccola merenda). La vigilanza del personale ausiliario durante l'intervallo sarà volta a favorire un utilizzo ordinario dei servizi igienici, dei corridoi e degli atri.
Mensa: il funzionamento della mensa per le classi con un tempo scuola di 40 ore ( ex tempo pieno ) della scuola primaria è interno all'orario scolastico e fa parte delle attività educative. Per questi bimbi la mensa è obbligatoria.
- Gli alunni partecipano alla mensa in gruppi formati secondo la stessa composizione che caratterizza le classi;
- Gli insegnanti delle rispettive classi sono tenuti ad assistere i bambini a pranzo, promuovendo un clima favorevole e facendo opera di educazione alimentare e sociale.
- il menù che verrà servito sarà unico, concordato con le competenti strutture dell'ASL e potrà essere sostituito da un altro, a richiesta, solo a seguito di specifica certificazione.
Interscuola: dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, i bambini sono impegnati in esperienze libere o organizzate. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni.
Le regole suindicate (vigilanza, scopi, obbligatorietà e menù) valgono anche per la scuola dell'infanzia.

CAPITOLO 4

COOPERAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA


Art. 22 - Rapporti scuola - famiglia

Il passaggio, avvenuto nell'ultimo decennio del secolo scorso, da una concezione burocratica e gerarchica dello Stato a una concezione, invece, poliarchica, ha segnato il punto di rottura fra il tradizionale modo di intendere la presenza dei genitori a scuola e quello ora delineato nella legge 53/03. La svolta è stata segnata dalle modifiche al Titolo V della Costituzione e dai quattro principi che esso mette in gioco: sussidiarietà orizzontale e verticale, equità, solidarietà e responsabilità.
La sussidiarietà orizzontale indica che quanto può essere fatto dalla famiglia e, via via, dalle altre "formazioni sociali" è opportuno non sia avocato dalle istituzioni territoriali. I genitori sono chiamati a cooperare con gli altri soggetti proprio nella dimensione della sussidiarietà orizzontale. Questo rende la famiglia contigua alle istituzioni scolastiche ed enti, senza soluzione di continuità e le fa acquistare un differente e significativo peso giuridico e democratico rispetto al passato.
Alla partecipazione dei genitori nella scuola, fondata sul principio della delega, deve sostituirsi uno scenario in cui i genitori si assumono la responsabilità di contribuire a realizzare il progetto educativo per i propri figli, nel rispetto delle competenze degli altri soggetti istituzionali. Pertanto la famiglia partecipa e collabora con i docenti all'azione educativa della scuola e viceversa.
La scuola riconosce anche l'importanza della presenza di un eventuale Comitato Genitori come supporto dialettico alla risoluzione sia dei problemi riguardanti la vita scolastica, ma principalmente per gli aspetti formativi ed educativi della stessa. A tale scopo, la scuola, previa richiesta scritta, metterà a disposizione i propri locali per le riunioni.
Sarà cura della scuola, anche su proposte dei genitori, trovare consone modalità e tempi di dialogo scuola - famiglia. Gli insegnanti terranno costantemente informati i genitori sul comportamento e sull'andamento didattico dell'alunno.
I genitori quotidianamente dovranno visionare il diario dei propri figli per firmare eventuali comunicazioni della direzione o dei docenti.
In caso di situazioni particolarmente problematiche, la scuola chiederà un incontro con la famiglia tramite comunicazione scritta. Per problemi urgenti, i genitori possono incontrare gli insegnanti su richiesta, in orario extrascolastico, da concordare. Per tutti gli ordini di scuola sono previste assemblee, colloqui e udienze. Per tutte le informazioni relative alla didattica i genitori dovranno fare riferimento al personale insegnante.    Durante l'orario delle lezioni i genitori non possono accedere alle scuole per comunicare con l'insegnante o gli insegnanti della classe cui appartengono i figli. Solo per brevi comunicazioni possono farlo durante i minuti che precedono l'avvio delle lezioni, ricordando però la responsabilità del docente nella sorveglianza di tutti i bambini. E' naturalmente fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola in orario scolastico, quando il genitore partecipa ad attività didattiche ed educative promosse dalla scuola all'interno della programmazione stabilita dagli insegnanti e rientranti nel Piano di studio Personalizzato.

CAPITOLO 5

RAPPORTI CON GLI ESTERNI


Art. 23 - Consulenza ed interventi di esperti nella scuola

La scuola accoglie al proprio interno interventi di esperti esterni, nell'ottica dell'arricchimento dell'offerta formativa progettata dalla stessa e inserita nel Piano annuale. In relazione alle possibili richieste di attività integrative di varie natura (linguistiche, musicali, motorie, informatiche, teatrali,cinematografiche, di educazione stradale, ambientale ecc...), le scuole si atterranno alle seguenti direttive:
- Tutte le iniziative debbono essere deliberate dal Collegio dei Docenti per la valutazione degli aspetti didattici e pedagogici ed essere attinenti agli indirizzi esplicitati dal Consiglio di Istituto , che valuterà, insieme al Dirigente, anche l'aspetto finanziario durante la stesura del Programma annuale.
- Le iniziative dovranno collegarsi al Piano dell' Offerta Formativa e far parte dei Piani di Studio Personalizzati; avranno la precedenza quelle iniziative che andranno a completare le attività laboratoriali del monte orario annuale facoltativo - opzionale, che il vigente ordinamento scolastico prevede.
- La presenza di detto personale esperto, resta subordinata al preventivo accertamento del possesso di indiscutibili requisiti culturali, professionali e morali.
L'intervento di questo personale esperto è a carico del bilancio dell'istituto, che stipula a tale scopo contratti di prestazione d'opera occasionali (se si tratta di personale esterno all'Amministrazione) o affida incarichi (se si tratta di personale dell'Amministrazione).
Gli esperti vengono individuati in base ai seguenti criteri:
- valutazione curricolo professionale ed eventuali referenze;
- parere del dirigente scolastico in seguito ad un colloquio;
- disponibilità al monitoraggio, valutazione, documentazione del progetto.


Art. 24 - Divieto di ingresso degli estranei nella scuola

Durante il normale orario scolastico è fatto divieto a chiunque, compresi i genitori, di sospendere o interrompere le attività didattiche; non è quindi consentito agli insegnanti ricevere persone estranee alla scuola. Tale divieto deve estendersi a tutti coloro che si presentassero alle scuole dell'Istituto. Soltanto situazioni assolutamente particolari, potranno essere salvaguardate, ma eccezionalmente e su motivata autorizzazione dell'insegnante capogruppo che contatterà a sua volta il Dirigente Scolastico (es: personale dell'amministrazione comunale o rappresentanti case editrici).
I collaboratori scolastici presenti nella scuola sono tenuti a far rispettare il suddetto divieto, comunicando al capogruppo eventuali problemi o situazioni che dovessero sorgere. I genitori possono essere ricevuti al di fuori dell'orario scolastico.


Art. 25 - Documentazione e materiale pubblicitario nelle scuole

E' ammessa la distribuzione nelle scuole di stampati agli alunni e alle famiglie, purché abbiano interesse e rilevanza nella vita della scuola o abbiano un fine educativo. Possono essere prodotti dalla Amministrazione scolastica, dagli Organi collegiali della scuola, dalle Associazioni dei Genitori, dai Comuni o da associazioni/ cooperative di diversa natura. La valutazione di pertinenza e di rilevanza spetta al Dirigente, che ne ha piena responsabilità. E' infine autorizzata l'affissione di manifesti, in uno spazio apposito che ogni scuola mette a disposizione, nei quali siano presentate iniziative di vita culturale, sociale e sportiva, di grande rilievo e di interesse generale nella vita della città o del quartiere.

CAPITOLO 6

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE


Art. 26 - Natura e caratteristiche

Il Consiglio d'Istituto favorisce l'effettuazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e indica i criteri per la loro progettazione e realizzazione.
Si intendono per "uscite didattiche" le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico ma direttamente nel territorio circostante (per interviste, visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, ecc…), purché le uscite si svolgano con una durata all'interno dell'orario scolastico giornaliero. L'uscita didattica non necessita di alcuna autorizzazione da parte del Consiglio di Circolo perché costituisce una naturale condizione di lavoro della scolaresca: è sufficiente informare l'insegnante capogruppo e la direzione se c'è la possibilità di utilizzare il pullman del Comune. Resta salva la richiesta di autorizzazione per quelle uscite didattiche che comportano spese o per le quali occorre la prenotazione del mezzo di trasporto. Solo per le uscite a piedi la famiglia potrà firmare un'autorizzazione valida per l'intero anno scolastico.
Si intendono per "visite guidate" le visite che le scolaresche effettuano in Comuni diversi dal proprio, ovvero nel proprio Comune, ma per una durata superiore all'orario scolastico giornaliero. E' obbligatorio il rientro nella medesima giornata.
(Le visite guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico - artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie, ecc…) Le uscite, le visite e i viaggi possono essere effettuati per la scuola dell'infanzia entro la provincia e altre località confinanti; per la scuola primaria le classi prime e seconde entro la regione e località confinanti alla provincia anche se non in regione, per le altre classi, comprese quelle di scuola secondaria di 1° grado, nelle regioni confinanti. Le uscite non inerenti i sopradescritti criteri andranno valutate con particolare attenzione in merito alla sicurezza ed opportunità (economica e di partecipazione).
Si intendono per "viaggi di istruzione" tutti i viaggi che si svolgono per vari motivi per più di una giornata: viaggi di integrazione culturale (gemellaggi fra scuole o fra città, scambi interscolastici, …); viaggi finalizzati alla preparazione specifica, linguistica o tecnica; viaggi connessi ad attività sportive, campeggi, campi scuola, settimane bianche, settimane verdi,… I viaggi di istruzione, di norma, non sono consentiti nelle scuole primarie, essi possono costituire però una ipotesi eccezionale, se motivate adeguatamente nella progettazione didattica e necessitano ovviamente di autorizzazione.
Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le visite guidate e per i viaggi di istruzione è di sei giorni per ciascuna classe o sezione; limite che non può essere superato se non in presenza di uno specifico progetto di attività formativa e di rilevante interesse. Tutti i partecipanti a visite e viaggi (alunni, insegnanti, eventuali genitori) devono essere garantiti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni. Nelle visite e nei viaggi, la vigilanza viene svolta dagli insegnanti della classe/sezione eventualmente coadiuvati da altro personale scolastico e se necessario dai genitori degli alunni. Il rapporto numerico tra insegnanti accompagnatori ed alunni è, di norma, 1:15. In presenza di  bimbi diversamente abili, è bene assicurare la vigilanza dell'insegnante di sostegno. Tale regola può non essere applicata negli spostamenti a piedi nel paese . La realizzazione delle visite e dei viaggi non deve cadere in coincidenza con altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini,….),né  nei periodi di alta stagione turistica. Non ci sono vincoli per la scelta del periodo scolastico in cui effettuare le visite guidate o i viaggi di istruzione, salvo l’ultimo mese di  lezioni nel quale è bene evitare viaggi impegnativi. Partecipazione alunni: è opportuno che partecipino alle uscite e alle visite tutti gli alunni della classe/sezione interessate, o comunque un'alta percentuale degli stessi (almeno 80%). Eventuali non adesioni saranno vagliate attentamente dagli insegnanti per rimuovere, se possibile, gli impedimenti. Al fine di garantire la vigilanza, ogni alunno deve essere fornito di tessera di riconoscimento predisposta dall'istituto. Tutti  devono essere assicurati per gli infortuni.


Art. 27 - Competenze e procedure

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o di viaggi di istruzione costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze, un vero e proprio procedimento amministrativo.
Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di regolarità procedurale, il piano annuale delle visite e dei viaggi deve essere predisposto dai  Consigli di Classe, Interclasse/Intersezione  entro il 15 settembre per le uscite da svolgere  nel 1° quadrimestre ed entro il 20 dicembre per le uscite programmate per il 2° quadrimestre .  Non saranno accolte proposte fuori dai termini sopra menzionati salvo motivata giustificazione.
Il Consiglio di Istituto approva le richieste di visite e viaggi dopo aver verificato il rispetto delle condizioni proposte dal presente regolamento.
Nel rispetto delle programmazioni delle sezioni, delle classi e della normativa vigente i criteri per la scelta delle agenzie di viaggio o società con pulman di autotrasporto andranno a valutare:
1) La qualità del servizio attraverso: gentilezza, disponibilità, professionalità;
2) Sicurezza dei mezzi e affidabilità dell'agenzia o della ditta di trasporto;
3) Costi.
Le famiglie degli alunni vengono informate del piano delle uscite, visite o viaggi di istruzione, esprimono il loro parere e danno il consenso alla partecipazione del figlio in forma scritta per quanto riguarda le visite o i viaggi, partecipano agli oneri economici che la visita o il viaggio comportano.

CAPITOLO 7

FORMAZIONE DELLE CLASSI E SEZIONI


Art. 28 - Criteri

Per formare classi equilibrate la scuola acquisisce conoscenza dei dati più significativi ed utili dalle famiglie degli alunni, dagli organismi socio - sanitari dell'A.U.S.L. e dagli operatori delle scuole di provenienza.
Viste le vigenti disposizioni di legge ( orario di  24,  27,  o 40 ore settimanali per la scuola primaria nonché 30 , 36 ore settimanali per la scuola secondaria di I grado), vengono indicati i sottoriportati criteri relativi alla formazione delle classi prime della Scuola primaria e Secondaria di I grado dell’istituto comprensivo:

1. La classe composta da bambini le cui famiglie richiederanno 40 ore settimanali (scuola primaria) verrà precostituita secondo i criteri sotto riportati, tutte le altre classi prime saranno miste, eterogenee al loro interno e omogenee tra loro. La formazione delle stesse sarà effettuata da una commissione composta da:
a) Dirigente Scolastico o suo delegato,
b) Insegnanti di scuole di provenienza interessati,
c) Due insegnanti del Plesso, escludendo i docenti interessati alle future prime.

2. Sulla base di osservazioni sistematiche in merito al comportamento, socializzazione, autonomia, apprendimento…  a cura di docenti della scuola di provenienza, i bambini iscritti sono suddivisi in gruppi eterogenei con riferimento:
a) al deficit certificato;
b) alle difficoltà di comportamento;
c) alle difficoltà di apprendimento;
d) alle buone potenzialità di apprendimento;
e) al sesso;
f) alla cittadinanza;
e) di norma i gemelli ed i fratelli vanno inseriti in classi diverse.

3. Dalla composizione dei gruppi di cui sopra vengono costituite le classi  che risulteranno equilibrate ed eterogenee.
Ai fini dell'assegnazione alle varie classi degli alunni ripetenti o provenienti da altre scuole all'inizio o nel corso dell'anno scolastico, il Consiglio di Istituto indica i seguenti criteri:
-prioritariamente vengono esaminati e confrontati i dati oggettivi di ricettività delle classi interessate all'iscrizione dei nuovi alunni, al fine di non appesantire le classi;
-a parità di condizioni pedagogico - didattiche vengono assegnati alternativamente i nuovi alunni alle classi con minor numero di iscritti fino al pareggio numerico fra le varie classi.
A parità di numero si segue il criterio alfabetico delle classi.
Per i figli degli insegnanti, si ritiene opportuno che siano assegnati a classe o sezione diversa dalla titolarità del genitore.

Criteri per la formazione classi a 40 ore (ex T.P. Scuola Primaria)
Ponendo attenzione ai bambini ed alla valorizzazione delle loro possibilità, si delineano i seguenti criteri di formazione di tale/i classe/i, da considerarsi prioritari:
a) iscrizione entro i termini;
b) residenza nel comune di San Mauro Pascoli;
c) particolari situazioni familiari documentate fino a quando non vadano a stravolgere un minimo di   eterogeneità della classe (lavoro di entrambi i genitori);
d) sorteggio.

Inserimento alunni stranieri
Ogni inserimento deve evidenziare tre fondamentali aspetti: relazione, educazione, istruzione.
Si sottolinea, inoltre, la necessità di considerare in modo specifico ogni singolo soggetto:
a) inserimento nella classe equivalente di età cronologica quando il minore ha frequentato regolarmente l'iter scolastico e ha una strumentazione linguistica minima di base, a meno che la famiglia non chieda esplicitamente di inserirlo in una classe "inferiore";
b) favorire l'accoglienza e la formazione in un gruppo classe di età vicina (1 anno) quando si rileva una scolarizzazione non adeguata all'età;
c) equa assegnazione – distribuzione sulle varie classi.

Criteri di accettazione – iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
1. Alunni che hanno compiuto almeno i 3 anni nell’anno di riferimento

Nella eventualità che il numero degli iscritti sia superiore alla disponibilità dei posti , l’accoglienza avviene secondo i seguenti criteri:

  1. iscrizione entro i termini,
  2. residenza nel comune della scuola,
  3. deficit certificato,
  4. alunni di 5 anni,
  5. alunni di 4 anni,
  6. alunni di 3 anni,
  7. alunni provenienti dall’asilo nido,
  8. lavoro documentato di entrambi i genitori,
  9. frequenza di fratelli nello stesso plesso,
  10. data di nascita (arrivati a questa posizione si accoglie a partire dalla maggiore età).

I bambini provenienti dal “Nido” saranno equamente divisi in gruppetti indicati dalle educatrici dei Nidi e delle sezioni primavera.

2. Alunni anticipatari
Gli alunni anticipatari (coloro che compiono i 3 anni nel periodo 1 gennaio – 30 aprile dell’anno di riferimento) possono essere accolti, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza di coloro che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, se sussistono le seguenti condizioni:

  1. il bambino/bambina ha raggiunto un’adeguata autonomia: controllo degli sfinteri, dieta alimentare come i bimbi dei 3 anni;
  2. frequenza antimeridiana fino al compimento dei 3 anni.

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra (punto 2.) i criteri di accoglienza degli anticipatari sono i seguenti:

  1. iscrizione entro i termini,
  2. residenza nel comune della scuola,
  3. presenza di un fratello nello stesso plesso,
  4. lavoro documentato di entrambi i genitori,
  5. età (a partire dai più grandi.

In riferimento ai punti 1. e 2. gli alunni anticipatari residenti hanno la precedenza sui non residenti anche se questi ultimi hanno 3 anni  compiuti nell’anno di riferimento.
Eventuali iscritti fuori termine saranno accolti ad esaurimento delle liste di cui ai punti 1. e 2. e graduati secondo gli stessi criteri.

3. Assegnazione ai plessi
Individuati gli alunni che possono essere accolti presso le nostre scuole dell’infanzia, questi sono assegnati ai vari plessi secondo le preferenze espresse. Nell’eventualità che le preferenze formulate dalle famiglie si orientino su determinati plessi oltre  ai posti disponibili si procederà ad un’equa assegnazione degli alunni su tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo seguendo i seguenti criteri:

  • alunni con fratelli frequentanti,
  • attenzione ai gruppetti indicati dalle educatrici dei nidi e sezione primavera,
  • attenzione all’eterogeneità (età, sesso),
  • sorteggio.



Art. 29 - Criteri relativi alla assegnazione degli insegnanti alle classi/sezioni

Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle scuole afferenti all’Istituto comprensivo , alle classi/sezioni e alle attività in base alle proposte formulate dal Collegio dei Docenti e ai criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo.
Il Dirigente, prima di adempiere,  acquisisce  conoscenza dei relativi criteri e proposte, ma può motivatamente discostarsene.                                                                                                                                    Criteri di assegnazione degli insegnanti ai plessi
Si delinea quanto segue:
1) Competenze
2) Continuità
- di team
- di plesso
- anzianità di servizio
3) Opzioni richieste dai docenti                                                                                                           Criteri di assegnazione degli insegnanti alle classi/sezioni                                                                    

Si dettano i seguenti criteri generali:
- esame della situazione in concreto (disponibilità dei posti e delle classi/sezioni; posizione dei singoli docenti da assegnare);
- rispetto per quanto possibile del principio della continuità didattica, dalla prima alla quinta classe;
- rispetto per quanto possibile del principio dell'avvicendamento degli insegnanti (assegnazione alla prima classe degli insegnanti che hanno appena concluso il lavoro in una  classe terminale);
- riconoscimento delle positive relazioni e della capacità di intesa fra i docenti, come condizione per una loro assegnazione al medesimo modulo;


Art. 30 - Criteri per la strutturazione dell'orario degli insegnanti

L'orario deve essere fondamentalmente FUNZIONALE all'insegnamento, tenendo presente le linee di impianto e le articolazioni orarie del nuovo ordinamento (D.L.59/04 - C.M. 29/04 – legge n. 169/2008): tempo scuola obbligatorio e tempo scuola facoltativo/opzionale.
Per questo si renderà necessario che:
1) l'assegnazione ore di L2 e RC tenga conto della pluralità delle classi;
2) la distribuzione delle ore e degli ambiti sia equilibrata e rispettosa dei ritmi di apprendimento dei ragazzi;
3) si tenga conto che le attività facoltative/opzionali fanno parte dell'intero progetto formativo;
4) le contemporaneità non utilizzate per i laboratori dovranno essere distribuite nell'arco della settimana per facilitare le sostituzioni interne alle scuole;
5) giorno libero a rotazione e/o sorteggio; i giorni liberi devono essere distribuiti nella settimana;
6) la proposta dell'orario viene fatta dal team docente, ma deve essere validata dal Dirigente Scolastico.

CAPITOLO 8

UTILIZZO SPAZI E ATTREZZATURE


Art. 31 - Edifici e attrezzature scolastiche

Il funzionamento degli spazi e delle attrezzature comuni agli alunni della scuola (biblioteca, palestra, aule speciali, ecc…) è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola e a garantire sia la sicurezza degli alunni, sia il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Per ogni laboratorio va individuato un responsabile che ne coordini l'utilizzo e provveda al mantenimento delle attrezzature e dei materiali.
E' compito del Consiglio di Istituto esprimere parere circa la concessione dei locali scolastici a soggetti o enti che ne facciano richiesta. Può delegare le singole concessioni al capo di Istituto.
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, fuori dell'orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come luogo di promozione culturale, sociale e civile. Il Comune, in quanto Ente proprietario, ha la facoltà di disporre la temporanea concessione di locali, previo nulla osta del Consiglio di Istituto, nel rispetto dei criteri stabili del Consiglio stesso .
I criteri stabiliscono le modalità e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia delle persone e del patrimonio.
Vedasi " Criteri e limiti stabiliti dal consiglio di circolo per le attività negoziali del Dirigente Scolastico" deliberati in data 16.01.2003 ai sensi degli artt. 31 - 32 - 33 - 34 del capo I, Titolo IV del Nuovo regolamento di contabilità D.I. n°44.


Art. 32 - Laboratori

Ogni laboratorio o luogo per specifiche attività va gestito da un responsabile che ne cura l'uso, il riordino dei materiali e la chiusura dei locali.
E' consentito l'accesso ai laboratori agli alunni solo se accompagnati dagli insegnanti.
Quando nel laboratorio non c'è nessuno, la porta di ingresso deve rimanere chiusa.
Gli insegnanti sono tenuti a segnare su apposito registro il giorno e l'ora dell'utilizzo.
Eventuali guasti al materiale devono essere segnalati al responsabile.
E' bene usare il laboratorio previa prenotazione da indicare sull'apposito orario appeso alla porta dell'aula.
E' vietato installare o disinstallare programmi se non con autorizzazione del Dirigente Scolastico.


Art. 33 - Biblioteche

L'esistenza e il funzionamento delle biblioteche sono disciplinati in modo da assicurare:
- la costituzione di una idonea biblioteca magistrale per l'aggiornamento professionale dei docenti; essa si trova nella sede della Direzione  e consente modalità agevoli di accesso al prestito e alla consultazione;
- il potenziamento delle biblioteche scolastiche in favore degli alunni; queste saranno organizzate, a seconda delle esigenze poste dalla programmazione o da una loro migliore funzionalità, in biblioteca di classe o di plesso.
La scelta del nuovo materiale librario, nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate dal Consiglio di Istituto, sarà fatta dal Collegio dei docenti, eventualmente su proposta di una commissione di insegnanti.
Il Dirigente potrà, su designazione del Collegio dei docenti, affidare ad una insegnante o più insegnanti per ogni plesso le funzioni di responsabile della biblioteca scolastica.
Il prestito dei libri deve essere registrato sempre.
Non si possono effettuare contemporaneamente più di due prestiti per utente.
L'utente deve restituire i volumi dopo un mese dal prestito.
I responsabili devono registrare l'avvenuta restituzione ed inserire i libri negli appositi scaffali seguendo l'ordine di catalogazione.
I responsabili sono pregati di controllare con regolarità la situazione dei prestiti.
Qualora si effettuino ricerche, senza il ricorso al prestito, i libri vanno riposti negli appositi scaffali.


Art. 34 - Mensa

Durante l'ora del pranzo a mensa gli insegnanti vigileranno sul rispetto delle più elementari norme igieniche e di comportamento. Gli alunni dovranno rispettare il personale, l'ambiente, l'arredo e le stoviglie.
Sarà particolare cura degli insegnanti invitare gli alunni ad assaggiare gli alimenti ed evitare inutili sprechi.
Dopo il pranzo possono essere utilizzati gli spazi aperti, le proprie aule e/o la palestra sotto il controllo dell'insegnante.
La mensa deve servire a tutti (alunni e insegnanti) per stare insieme in un clima sereno e di relazione.
Eventuali intolleranze alimentari che possono interessare alunni e insegnanti dovranno essere certificate.
In mensa è vietato consumare pasti provenienti da privati.


CONCLUSIONE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa.

 

San Mauro Pascoli, 15/02/2010

Il Presidente del Consiglio di Istituto (Simonetta Villa)

Il Dirigente Scolatico (Bruno Buratti)

 

2010©Istituto Comprensivo San Mauro Pascoli