| PREMESSA |
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| CAPITOLO 1 |
Organi collegiali |
| CAPITOLO 2 |
Alunni |
| CAPITOLO 3 |
Assistenza e vigilanza degli alunni |
| CAPITOLO 4 |
Cooperazione scuola - famiglia |
| CAPITOLO 5 |
Rapporti con gli esterni |
| CAPITOLO 6 |
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione |
| CAPITOLO 7 |
Formazione delle classi e sezioni |
| CAPITOLO 8 |
Utilizzo spazi e attrezzature |
| CAPITOLO 9 |
Codici disciplinari |
| CONCLUSIONE |
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Il Regolamento di Istituto è la carta legislativa interna dove sono regolamentate le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire trasparenza e coerenza.
E' deliberato dal Consiglio di Istituto. Stabilisce delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Comprensivo; regola i comportamenti individuali e collettivi; consegue, anche attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, le finalità educative e formative che sono proprie della vita scolastica.
"La scuola ha le sue finalità statutarie discendenti del diritto primario di ogni soggetto all'istruzione e all'educazione e dal dovere di operare per lo sviluppo del paese".
E' compito della scuola favorire esperienze volte al confronto critico, alla collaborazione, al rispetto, all'ascolto, alla diversità, all'uguaglianza. La Scuola favorisce l'incontro fra gli alunni e l'integrazione di tutti i soggetti. Tende a potenziare la soggettività, l'intersoggettività, l'innovazione, la ricerca, la cultura. I valori di cui la scuola si fa promotrice sono quelli sanciti dalla nostra Costituzione. |
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ORGANI
COLLEGIALI |
Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali
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Gli organi collegiali, alla luce anche della nuova normativa (autonomia scolastica e riforma degli ordinamenti) devono favorire la partecipazione, la collaborazione e la corresponsabilità di tutte le componenti della scuola, al fine di creare una comunità educante. |
Sono stati istituti dal decreto delegato n. 416 del 31/05/1974 e attualmente sono in attesa di riforma: un disegno di legge mira a rivedere infatti gli organismi rappresentanti della scuola:
- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva (G.E.)
- Collegio dei docenti (C.d.D.)
- Consiglio di classe, interclasse e intersezione
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Consiglio di intersezione: tutte le insegnanti della scuola dell'infanzia, un rappresentante dei genitori per sezione. Presiede il Dirigente Scolastico o insegnante delegato.
Consiglio di interclasse: tutte le insegnanti di scuola primaria, un rappresentante dei genitori per classe. Presiede il Dirigente Scolastico o insegnante delegato.
Consiglio di intersezione/interclasse tecnico: tutti gli insegnanti titolari della scuola. Presiede il Dirigente Scolastico o insegnante delegato. Consiglio di classe: tutti gli insegnanti di scuola media che insegnano in quella classe, quattro rappresentanti dei genitori, presiede il Dirigente scolastico o insegnante delegato.
Collegio dei Docenti: tutti gli insegnanti del Circolo, presiede il Dirigente Scolastico.
Consiglio di Circolo: 8 insegnanti, 8 genitori, 2 personale amministrativo e/o ausiliario, il Dirigente Scolastico membro di diritto. Presiede un genitore.
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di regola non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con apposito avviso che va affisso all'albo della Direzione e delle scuole, ed indirizzato, mediante lettera, ai singoli membri dell'organo collegiale, nella relativa sede scolastica o al domicilio. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata telefonicamente e in tempi brevi. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. |
Art. 2 - Consiglio di Istituto |
Il C.d.I. è l'organo collegiale che unisce tutte le componenti scolastiche. Si occupa del funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia e primarie. Opera nell'ambito delle competenze stabilite dai Decreti Delegati, dalle disposizioni successive e dalle scelte della scuola stessa. Ha pertanto una responsabilità generale con diritto di indirizzo e d'iniziativa e potere deliberante in tutte le materie indicate dalla legge. In particolare: |
- definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione (DPR 275/99, art. 3, comma 3), delibera il programma annuale e il consuntivo e dispone l'impiego dei mezzi finanziari (D.I. 44/ 00)
- delibera il Regolamento Interno;
- delibera gli acquisti di attrezzature tecnico - scientifiche, sussidi didattici, libri e materiale per esercitazioni;
- definisce le modalità di svolgimento dell'orario scolastico nelle scuole;
- delibera i criteri in materia di organizzazione dei servizi amministrativi dell’Istituto;
- indica i criteri generali per fissare turni di servizio del personale amministrativo ed ausiliario;
- delibera sulle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione e comprese le iniziative di partecipazione ad attività culturali e sportive, quali ad esempio i Giochi della Gioventù;
- approva i criteri per la formazione delle classi proposti dal Collegio;
- indica i criteri generali per la programmazione delle attività facoltative/opzionali;
- consente l'utilizzazione degli uffici, delle attrezzature, dei laboratori e delle palestre;
- il Consiglio di Istituto adempie, infine, a tutte le altre funzioni consentite o richieste dalla Legge, dalle norme ministeriali o dal presente Regolamento. |
Art. 3 - Giunta Esecutiva |
Il Consiglio di Istituto elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva.
Nella votazione, che si effettua a scrutinio segreto, sono eletti i candidati che per ciascuna delle componenti elettive ottengono il maggior numero di voti. La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, da due genitori, da un docente e da un non docente. Il presidente del Consiglio di Circolo è invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, qualora egli non vi faccia già parte come membro effettivo per avvenuta elezione. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio (ma è salvo il diritto di iniziativa del Consiglio stesso) e cura l'esecuzione delle relative delibere. Per esigenze organizzative il Consiglio può delegare la Giunta ad assumere decisioni rispetto a situazioni particolari, dopo aver comunque assunto un orientamento in proposito. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico prima di ogni Consiglio e qualora ne ravvisi la necessità.
Nelle riunioni del Consiglio di Istituto, su ogni argomento all'ordine del giorno, il Dirigente (o altro componente della Giunta) illustra le elaborazioni, o le proposte, o gli orientamenti, maturati in sede di Giunta. |
Art. 4 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto ed Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto |
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.
Nella prima seduta, il Consiglio, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente e un vice - Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. |
Art. 5 - Convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto |
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente.
Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio:
- assumendo direttamente l'iniziativa;
- su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva;
- su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Istituto. |
Art. 6 - Pubblicità delle sedute |
A norma della legge n. 748 del 1977, che ha disciplinato la pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola, alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio (tutti i genitori, docenti e personale amministrativo e ausiliario). Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste in atto dal Presidente del Consiglio di Istituto, di sua iniziativa, o su richiesta di un consigliere. Le modalità di ammissione del pubblico alle sedute sono accertate dal Presidente in relazione ad alcuni criteri:
- favorire al livello più alto possibile la partecipazione degli elettori alle sedute;
- valutare la capienza e la idoneità dei locali disponibili in rapporto alle persone presenti;
- realizzare un ordinato svolgimento della seduta del Consiglio, senza che ne sia turbata la libertà di discussione e di deliberazione.
Qualora il comportamento del pubblico che assiste non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni i rappresentanti della Provincia, del Comune, dell' A U.S.L., delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, ovvero altre persone o Enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola. L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: l'invito formale sarà inoltrato al Presidente. La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto. Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola, ma non diritto di voto. |
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Art. 7 - La discussione e la votazione nelle sedute del Consiglio |
Il Consiglio può deliberare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, ma qualsiasi altro argomento può essere preso in esame, in particolar modo se è di impulso alla vita della scuola e possa essere utile a rinsaldare la corresponsabilità educativa scuola - famiglia - territorio.
Il Consiglio può decidere di costituire al proprio interno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro non possono tuttavia aver alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti in materia. Due sono le forme possibili di votazione: tacita e palese.
La votazione tacita si ha quando tutti tacciono, dopo che il presidente ha annunciato che, se nessuno chiede la parola, l'oggetto in discussione si intenderà approvato. In tal caso, l'approvazione si intende unanime. La votazione palese può effettuarsi:
- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- per scheda segreta.
Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è comunque prescritta la votazione segreta, solo quando si faccia questione di persone.
Art. 8 - Pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve realizzarsi mediante affissione, nell'apposito albo presso la sede degli Uffici, delle delibere prese. L'affissione all'albo deve avvenire, a cura del segretario della Giunta, di norma entro il termine di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Copia delle delibere devono rimanere esposte per un periodo di almeno dieci giorni.
Le delibere e i verbali del Consiglio, depositate nell'ufficio di segreteria del Circolo, potranno essere esibite a tutti coloro che ne fanno richiesta avendone titolo e secondo le procedure previste dalle norme giuridiche sull'accesso agli atti amministrativi. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Il Consiglio è sensibile alle esigenze affermate dal legislatore nella legge n. 241 del 1990, che disciplina la materia del procedimento e il diritto di accesso agli atti amministrativi; impegna tutte le componenti dell’Istituto ad adoperarsi per la massima valorizzazione dei principi di legalità, di trasparenza e di efficacia, ma anche di collaborazione e di partecipazione in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa.
Art. 9 - Dimissioni, decadenze, surroghe
I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di decadenza. Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal momento in cui vengono accettate dal Consiglio. Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se, per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili.
Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi:
- quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive;
- quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un insegnante collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto, un genitore che non abbia più figli nelle scuole dell’Istituto comprensivo, per trasferimento o per passaggio altra scuola non dipendente da questo Istituto).
La decadenza, come le dimissioni, devono essere formalmente deliberate dal Consiglio; contemporaneamente il Consiglio individua il Candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della lista alla quale apparteneva il membro cessato. L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.
Art. 10 - Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto, è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il Collegio dei Docenti:
- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto ed esercita i propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento;
- cura la progettazione dell'attività educativa;
- valuta l'andamento dell'attività didattica;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione e innovazione, documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime;
- indica i criteri in ordine alla formazione delle classi, formula proposte al D.S per l'assegnazione degli insegnanti alle sezioni o alle classi;
- formula proposte sull'orario di funzionamento delle scuole al Consiglio di Istituto;
- provvede alla adozione dei libri di testo;
- provvede alla scelta dei sussidi didattici e delle attrezzature, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- promuove iniziative di aggiornamento/formazione e ricerca dei docenti dell'Istituto.
Art. 11 - Convocazione del Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre. L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno.
Le riunioni del Collegio non sono pubbliche ed hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
Art. 12 - Consiglio di Classe, Interclasse e di Intersezione
I Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione hanno il compito di:
- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica;
- agevolare la relazione fra docenti, genitori, alunni;
- fare proposte per l'adozione dei libri di testo (scuola primaria e secondaria di 1° grado) e per iniziative di visite guidate e di viaggi di istruzione;
- fare proposte o esprimere pareri in merito alla progettazione delle attività didattiche, al piano delle attività integrative, all'orario delle lezioni, al piano degli acquisti, all'uso degli spazi e delle attrezzature.
Spettano ai Consigli di soli Docenti la realizzazione del coordinamento didattico, dell'unitarietà disciplinare e la valutazione periodica e finale degli alunni.
I Consigli sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno. I Consigli si riuniscono di norma ogni 2 mesi o con i soli docenti o con la contemporanea presenza degli Insegnanti e dei genitori eletti.
Art. 13 - Elezioni degli organi di durata annuale.
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo per ogni ordine di scuola, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il mese di Ottobre di ogni anno scolastico. Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.
Art. 14 - Assemblee dei genitori
I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado possono riunirsi in assemblea per riunioni di plesso od anche di singole classi o sezioni nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni. Le assemblee ordinarie rientrano all'interno del calendario che si predispone ad inizio d'anno nel contesto degli incontri scuola - famiglia. La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al Dirigente, con l'indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno e del nome di chi presiederà l'assemblea. E' competente il Dirigente a conferire l'autorizzazione.
Possono chiederne la convocazione insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di Istituto.
L'insieme dei genitori rappresentanti di un plesso ( o dell’Istituto) è definito dalla Legge "Il Comitato dei Genitori" di quel plesso e di Istituto. Il Comitato ha facoltà di riunirsi nei locali della scuola in orario extrascolastico. |
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ALUNNI |
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Art. 15 - Inserimento degli alunni nella scuola dell'infanzia |
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Per favorire un graduale inserimento del bambino nella scuola dell'infanzia sono adottati dal Collegio Docenti i comportamenti ritenuti opportuni. Affinché il primo rapporto del bambino con l'istituzione possa avvenire tranquillamente e serenamente si indicano i seguenti criteri:
PRIMI GIORNI: permanenza nella scuola fino al momento del pasto;
SUCCESSIVAMENTE: fino a dopo il pasto;
INFINE: per tutta la giornata.
Si sottolinea l'importanza del rispetto dell'orario richiesto al momento dell'iscrizione. Si precisa inoltre che la scuola dell'infanzia realizza la propria proposta educativa nell'arco delle otto ore giornaliere.
Art. 16 - Ingresso, uscita e vigilanza alunni
Nella scuola dell’infanzia i bimbi sono accolti dalle insegnanti dalle ore 8,00 alle ore 9,00. gli alunni i cui genitori sono entrambi impegnati in attività lavorativa documentata o autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sono accolti fin dalle ore 7,50. l’uscita è prevista dalle ore 15,45 alle ore 16,00.
Nella scuola primaria l’ingresso degli alunni avviene dalle ore 7,55 alle ore 8,00. Per coloro che hanno necessità di ingresso anticipato è attivo un servizio di pre-scuola a pagamento che parte dalle ore 7,30 fino alle ore 7,55 ed è gestito dal comitato genitori. Si ricorda che la legge non ammette interruzione di vigilanza sui minori, quindi i bambini devono sempre essere accompagnati a scuola da un adulto maggiorenne e “consegnati” al personale docente o a personale addetto alla vigilanza / assistenza. Stesse considerazioni valgono al momento dell’uscita per il ritorno a casa. Gli alunni trasportati con scuolabus gestiti dall’Amministrazione Comunale, sono di fatto affidati al personale comunale che provvederà alla sorveglianza durante il tragitto scuola-casa. L’uscita è prevista alle ore 12,30 per le classi a tempo normale, mentre è prevista alle ore 16,00 per le classi a tempo pieno.
Nella scuola secondaria di I grado l’ingresso avviene dalle ore 8,10 alle ore 8,15 . Ai ragazzi della scuola media pur minorenni, possono essere riconosciuti più ampi spazi di autonomia rispetto ai bimbi di scuola primaria, questo anche per farli crescere in autonomia e responsabilità; pertanto ai genitori viene conferita la responsabilità di valutare e decidere se accompagnarli nel tragitto casa – scuola o lasciarli liberi di percorrere autonomamente questo tratto di strada. L’assicurazione sulla responsabilità civile e infortuni stipulata ogni anno per gli alunni, copre anche il tragitto casa – scuola per i tempi strettamente necessari allo spostamento. Venire via da casa molto presto o restare fuori per intervalli altrettanto lunghi oltre i margini di tempo effettivamente necessario, comporta il rischio di trovarsi esclusi dalla copertura assicurativa in caso di necessità. Le famiglie sono dunque invitate a far sì che i figli rispettino gli orari (né in anticipo né in ritardo al mattino) e rientrino puntuali a domicilio dopo l’uscita delle ore 13,15.
Nel cortile della scuola e/o all’interno dell’edificio vengono accolti i ragazzi trasportati in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni dai mezzi del Comune. Per questi alunni è prevista la vigilanza predisposta dall’Amministrazione comunale.
Anche agli altri ragazzi che arrivano in anticipo con mezzi propri o trasportati da familiari, viene data la possibilità di entrare nel cortile ritenuto più sicuro rispetto alla strada circostante, non vi è però la possibilità di disporre di personale per una adeguata vigilanza, resta quindi in capo ai genitori la responsabilità sui propri figli, (così come avviene nel tratto casa – scuola se percorso da soli).
Gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria utilizzano il grembiule a scuola al fine di sperimentare il senso di uguaglianza e di ordine.
Il dovere di vigilanza in orario scolastico viene sempre rispettato, ovviamente con maggiore rigore a partire dalle scuole dell’infanzia. In caso di ritardo di un docente, di cambio dell’ora, di intervallo, di uscite didattiche … il personale docente e i bidelli collaborano per garantire vigilanza, sicurezza e incolumità di ogni alunno.
Art. 17 - Ritardi - Assenze - uscita anticipata degli alunni
Tutti hanno il dovere di rispettare gli orari di funzionamento dell’istituto comprensivo. Il ritardo con cui il bambino viene accompagnato a scuola dai genitori, e il ritardo degli alunni di scuola media vanno registrati dai bidelli.
Nel caso di ritardi abituali e comunque oltre il terzo, i collaboratori scolastici trasmetteranno i nominativi dei ritardatari al dirigente che provvederà alla convocazione degli stessi in Ufficio di presidenza . Si segnaleranno inoltre le assenze ingiustificate superiori ai 15 giorni.
Assenze dovute a motivi sanitari o non sanitari non preventivamente comunicate al personale insegnante, di oltre 5 giorni consecutivi richiedono, per la riammissione, il certificato medico. Nel computo dei giorni di assenza non vanno compresi i giorni festivi se sono all'inizio o alla fine del periodo di assenza (In caso di "settimana corta" anche il sabato è da considerarsi festivo).
Per la riammissione è sempre necessario il certificato medico per tutte le malattie infettive soggette a notifica (quali, ad esempio, epatiti virali, meningiti, salmonellosi, pediculosi ecc...) anche se il periodo di assenza è inferiore a sei giorni. Assenze non legate a motivi sanitari e preventivamente comunicate al personale insegnante per iscritto e con l'esatta durata dell'assenza non necessitano di certificato medico per la riammissione, qualunque sia il periodo di assenza. Tutte le assenze degli alunni vanno giustificate dal genitore o da che ne fa le veci.
L'alunno non può allontanarsi dalla scuola durante le ore in cui si svolgono le attività didattiche, salvo dichiarazione sottoscritta su specifico stampato dai genitori o da parente maggiorenne, all'atto del ritiro e da consegnare al collaboratore scolastico in servizio, che provvederà alla consegna all'insegnante e a prelevare il bimbo dalla classe. E' vietato quindi al genitore l'ingresso nell'aula durante la lezione. Quando l'uscita degli alunni non venga richiesta per esigenze episodiche ed occasionali, bensì per necessità prolungate o permanenti (ad esempio per terapie), la domanda della famiglia sarà rivolta al Dirigente scolastico, che è competente a rispondere con comunicazione scritta alla famiglia e, per conoscenza, agli insegnanti della classe. Le modalità del ritiro saranno comunque le stesse sopra descritte.
Art. 18 Tutela assicurativa
Il Consiglio di Istituto delibera la stipula della Polizza assicurativa:
per gli alunni di tutela infortuni, di responsabilità civile e giudiziaria;
per il personale di tutela infortuni per le gite, di responsabilità civile e giudiziaria.
Dei contenuti essenziali della Polizza viene data informazione alle famiglie in occasione del versamento della quota annuale. Presso gli uffici della Segreteria si può prendere visione dell'intera polizza. In caso di infortunio gli insegnanti dovranno dare comunicazione immediata in Segreteria, mediante relazione scritta dell'accaduto e informeranno tempestivamente la famiglia. Gli uffici amministrativi provvederanno all'inoltro della denuncia alle autorità competenti e all'Assicurazione. La famiglia, a sua volta, farà pervenire, la documentazione medica in Segreteria entro 24 ore
ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI
Art. 19 - Compiti di sorveglianza dei docenti
L'insegnante ha il compito di vigilanza degli alunni per l’intero periodo di affidamento. Ogni operatore scolastico ha il compito e la responsabilità della vigilanza dei minori presenti negli spazi scolastici, nonché in tutte quelle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate e approvate dagli Organi Collegiali della scuola. Si evidenziano alcuni momenti di particolare attenzione: entrata e uscita, intervallo, tempi di gioco, attività educative, mensa, avvicendamento degli insegnanti nelle classi, gite scolastiche, uscite didattiche. I genitori che accompagnano gli alunni non possono entrare nelle aule e nei corridori se non per necessità assoluta.
Dall'inizio delle lezioni fino al termine, gli ingressi devono restare chiusi; della mancata chiusura sono responsabili i collaboratori scolastici e possono essere ammesse alla scuola solo persone autorizzate dal Dirigente Scolastico.
In caso di ritardo di un collega o in attesa del supplente, l'insegnante coordinatore di plesso dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente andando a configurare tale situazione uno stato di necessità; le modalità organizzative da percorrere saranno le seguenti:
- attingere dalle eventuali contemporaneità nel plesso;
- distribuire gli alunni sulle classi presenti iniziando dalle classi parallele e/o vicine di età ai bimbi;
- coinvolgere il personale collaboratore scolastico (come supporto ai docenti presenti nelle classi).
Nel caso in cui l'insegnante si trovi costretto ad allontanarsi momentaneamente dalla propria aula, gli alunni non debbono, neppure temporaneamente, essere abbandonati a se stessi: si deve ricorrere ad una delle seguenti alternative da adottare in base all'evenienza:
- farsi sostituire da un altro insegnante;
- affidare la sorveglianza ad un collaboratore scolastico.
La vigilanza degli alunni i cui insegnanti risultino assenti spetta comunque a tutti gli insegnanti presenti con la collaborazione del personale ausiliario. Sarà compito di tutti gli operatori scolastici rilevare pericoli e segnalarli tempestivamente al Dirigente Scolastico e al contempo attivare i seguenti provvedimenti:
- informazione agli alunni e al preposto alla sicurezza;
- evitare soste ed attività in stretta prossimità delle fonti di pericolo;
- protezione provvisoria delle fonti di pericolo.
Art. 20 - Compiti di sorveglianza dei collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici hanno compiti specifici che sono tenuti ad assolvere sulla base di apposito mansionario, come da contratto. Oltre ai compiti specifici spetta a tale personale la collaborazione con gli Insegnanti nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell'ambito dell'edificio o del cortile della scuola; in particolare, come già segnalato nel precedente articolo, i collaboratori scolastici possono essere chiamati a vigilare direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza dell'insegnante. In tutti i plessi i collaboratori scolastici devono controllare e regolare l'ingresso e l'uscita degli alunni, mantenendosi accanto al portone fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di uscita degli alunni e provvedendo infine alla chiusura delle porte medesime.
Art. 21 - intervallo - Mensa - Interscuola
La gestione dell'intervallo e dell'interscuola compete al personale docente, ma la collaborazione del personale ausiliario è essenziale e deve essere svolta in modo accurato, in quanto esso è preposto alla sorveglianza degli atri, dei corridoi e dei servizi igienici.
Intervallo: motivazioni di ordine igienico, educativo e didattico inducono a confermare il tradizionale "intervallo", che è fruito in ogni scuola in un solo periodo di circa 15 minuti, definibile all'interno dei singoli plessi.
- Il personale docente, preposto alla sorveglianza, deve essere sempre presente; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e cura che l'intervallo si svolga in un clima educativo ed utile al reintegro delle energie (mediante il gioco, la conversazione, la consumazione di una piccola merenda). La vigilanza del personale ausiliario durante l'intervallo sarà volta a favorire un utilizzo ordinario dei servizi igienici, dei corridoi e degli atri.
Mensa: il funzionamento della mensa per le classi con un tempo scuola di 40 ore ( ex tempo pieno ) della scuola primaria è interno all'orario scolastico e fa parte delle attività educative. Per questi bimbi la mensa è obbligatoria.
- Gli alunni partecipano alla mensa in gruppi formati secondo la stessa composizione che caratterizza le classi;
- Gli insegnanti delle rispettive classi sono tenuti ad assistere i bambini a pranzo, promuovendo un clima favorevole e facendo opera di educazione alimentare e sociale.
- il menù che verrà servito sarà unico, concordato con le competenti strutture dell'ASL e potrà essere sostituito da un altro, a richiesta, solo a seguito di specifica certificazione.
Interscuola: dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, i bambini sono impegnati in esperienze libere o organizzate. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni.
Le regole suindicate (vigilanza, scopi, obbligatorietà e menù) valgono anche per la scuola dell'infanzia.
COOPERAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA
Art. 22 - Rapporti scuola - famiglia
Il passaggio, avvenuto nell'ultimo decennio del secolo scorso, da una concezione burocratica e gerarchica dello Stato a una concezione, invece, poliarchica, ha segnato il punto di rottura fra il tradizionale modo di intendere la presenza dei genitori a scuola e quello ora delineato nella legge 53/03. La svolta è stata segnata dalle modifiche al Titolo V della Costituzione e dai quattro principi che esso mette in gioco: sussidiarietà orizzontale e verticale, equità, solidarietà e responsabilità.
La sussidiarietà orizzontale indica che quanto può essere fatto dalla famiglia e, via via, dalle altre "formazioni sociali" è opportuno non sia avocato dalle istituzioni territoriali. I genitori sono chiamati a cooperare con gli altri soggetti proprio nella dimensione della sussidiarietà orizzontale. Questo rende la famiglia contigua alle istituzioni scolastiche ed enti, senza soluzione di continuità e le fa acquistare un differente e significativo peso giuridico e democratico rispetto al passato.
Alla partecipazione dei genitori nella scuola, fondata sul principio della delega, deve sostituirsi uno scenario in cui i genitori si assumono la responsabilità di contribuire a realizzare il progetto educativo per i propri figli, nel rispetto delle competenze degli altri soggetti istituzionali. Pertanto la famiglia partecipa e collabora con i docenti all'azione educativa della scuola e viceversa.
La scuola riconosce anche l'importanza della presenza di un eventuale Comitato Genitori come supporto dialettico alla risoluzione sia dei problemi riguardanti la vita scolastica, ma principalmente per gli aspetti formativi ed educativi della stessa. A tale scopo, la scuola, previa richiesta scritta, metterà a disposizione i propri locali per le riunioni.
Sarà cura della scuola, anche su proposte dei genitori, trovare consone modalità e tempi di dialogo scuola - famiglia. Gli insegnanti terranno costantemente informati i genitori sul comportamento e sull'andamento didattico dell'alunno.
I genitori quotidianamente dovranno visionare il diario dei propri figli per firmare eventuali comunicazioni della direzione o dei docenti.
In caso di situazioni particolarmente problematiche, la scuola chiederà un incontro con la famiglia tramite comunicazione scritta. Per problemi urgenti, i genitori possono incontrare gli insegnanti su richiesta, in orario extrascolastico, da concordare. Per tutti gli ordini di scuola sono previste assemblee, colloqui e udienze. Per tutte le informazioni relative alla didattica i genitori dovranno fare riferimento al personale insegnante. Durante l'orario delle lezioni i genitori non possono accedere alle scuole per comunicare con l'insegnante o gli insegnanti della classe cui appartengono i figli. Solo per brevi comunicazioni possono farlo durante i minuti che precedono l'avvio delle lezioni, ricordando però la responsabilità del docente nella sorveglianza di tutti i bambini. E' naturalmente fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola in orario scolastico, quando il genitore partecipa ad attività didattiche ed educative promosse dalla scuola all'interno della programmazione stabilita dagli insegnanti e rientranti nel Piano di studio Personalizzato.
Art. 23 - Consulenza ed interventi di esperti nella scuola
La scuola accoglie al proprio interno interventi di esperti esterni, nell'ottica dell'arricchimento dell'offerta formativa progettata dalla stessa e inserita nel Piano annuale. In relazione alle possibili richieste di attività integrative di varie natura (linguistiche, musicali, motorie, informatiche, teatrali,cinematografiche, di educazione stradale, ambientale ecc...), le scuole si atterranno alle seguenti direttive:
- Tutte le iniziative debbono essere deliberate dal Collegio dei Docenti per la valutazione degli aspetti didattici e pedagogici ed essere attinenti agli indirizzi esplicitati dal Consiglio di Istituto , che valuterà, insieme al Dirigente, anche l'aspetto finanziario durante la stesura del Programma annuale.
- Le iniziative dovranno collegarsi al Piano dell' Offerta Formativa e far parte dei Piani di Studio Personalizzati; avranno la precedenza quelle iniziative che andranno a completare le attività laboratoriali del monte orario annuale facoltativo - opzionale, che il vigente ordinamento scolastico prevede.
- La presenza di detto personale esperto, resta subordinata al preventivo accertamento del possesso di indiscutibili requisiti culturali, professionali e morali.
L'intervento di questo personale esperto è a carico del bilancio dell'istituto, che stipula a tale scopo contratti di prestazione d'opera occasionali (se si tratta di personale esterno all'Amministrazione) o affida incarichi (se si tratta di personale dell'Amministrazione).
Gli esperti vengono individuati in base ai seguenti criteri:
- valutazione curricolo professionale ed eventuali referenze;
- parere del dirigente scolastico in seguito ad un colloquio;
- disponibilità al monitoraggio, valutazione, documentazione del progetto.
Art. 24 - Divieto di ingresso degli estranei nella scuola
Durante il normale orario scolastico è fatto divieto a chiunque, compresi i genitori, di sospendere o interrompere le attività didattiche; non è quindi consentito agli insegnanti ricevere persone estranee alla scuola. Tale divieto deve estendersi a tutti coloro che si presentassero alle scuole dell'Istituto. Soltanto situazioni assolutamente particolari, potranno essere salvaguardate, ma eccezionalmente e su motivata autorizzazione dell'insegnante capogruppo che contatterà a sua volta il Dirigente Scolastico (es: personale dell'amministrazione comunale o rappresentanti case editrici).
I collaboratori scolastici presenti nella scuola sono tenuti a far rispettare il suddetto divieto, comunicando al capogruppo eventuali problemi o situazioni che dovessero sorgere. I genitori possono essere ricevuti al di fuori dell'orario scolastico.
Art. 25 - Documentazione e materiale pubblicitario nelle scuole
E' ammessa la distribuzione nelle scuole di stampati agli alunni e alle famiglie, purché abbiano interesse e rilevanza nella vita della scuola o abbiano un fine educativo. Possono essere prodotti dalla Amministrazione scolastica, dagli Organi collegiali della scuola, dalle Associazioni dei Genitori, dai Comuni o da associazioni/ cooperative di diversa natura. La valutazione di pertinenza e di rilevanza spetta al Dirigente, che ne ha piena responsabilità. E' infine autorizzata l'affissione di manifesti, in uno spazio apposito che ogni scuola mette a disposizione, nei quali siano presentate iniziative di vita culturale, sociale e sportiva, di grande rilievo e di interesse generale nella vita della città o del quartiere.
USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Art. 26 - Natura e caratteristiche
Il Consiglio d'Istituto favorisce l'effettuazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e indica i criteri per la loro progettazione e realizzazione.
Si intendono per "uscite didattiche" le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico ma direttamente nel territorio circostante (per interviste, visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, ecc…), purché le uscite si svolgano con una durata all'interno dell'orario scolastico giornaliero. L'uscita didattica non necessita di alcuna autorizzazione da parte del Consiglio di Circolo perché costituisce una naturale condizione di lavoro della scolaresca: è sufficiente informare l'insegnante capogruppo e la direzione se c'è la possibilità di utilizzare il pullman del Comune. Resta salva la richiesta di autorizzazione per quelle uscite didattiche che comportano spese o per le quali occorre la prenotazione del mezzo di trasporto. Solo per le uscite a piedi la famiglia potrà firmare un'autorizzazione valida per l'intero anno scolastico.
Si intendono per "visite guidate" le visite che le scolaresche effettuano in Comuni diversi dal proprio, ovvero nel proprio Comune, ma per una durata superiore all'orario scolastico giornaliero. E' obbligatorio il rientro nella medesima giornata.
(Le visite guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico - artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie, ecc…) Le uscite, le visite e i viaggi possono essere effettuati per la scuola dell'infanzia entro la provincia e altre località confinanti; per la scuola primaria le classi prime e seconde entro la regione e località confinanti alla provincia anche se non in regione, per le altre classi, comprese quelle di scuola secondaria di 1° grado, nelle regioni confinanti. Le uscite non inerenti i sopradescritti criteri andranno valutate con particolare attenzione in merito alla sicurezza ed opportunità (economica e di partecipazione).
Si intendono per "viaggi di istruzione" tutti i viaggi che si svolgono per vari motivi per più di una giornata: viaggi di integrazione culturale (gemellaggi fra scuole o fra città, scambi interscolastici, …); viaggi finalizzati alla preparazione specifica, linguistica o tecnica; viaggi connessi ad attività sportive, campeggi, campi scuola, settimane bianche, settimane verdi,… I viaggi di istruzione, di norma, non sono consentiti nelle scuole primarie, essi possono costituire però una ipotesi eccezionale, se motivate adeguatamente nella progettazione didattica e necessitano ovviamente di autorizzazione.
Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le visite guidate e per i viaggi di istruzione è di sei giorni per ciascuna classe o sezione; limite che non può essere superato se non in presenza di uno specifico progetto di attività formativa e di rilevante interesse. Tutti i partecipanti a visite e viaggi (alunni, insegnanti, eventuali genitori) devono essere garantiti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni. Nelle visite e nei viaggi, la vigilanza viene svolta dagli insegnanti della classe/sezione eventualmente coadiuvati da altro personale scolastico e se necessario dai genitori degli alunni. Il rapporto numerico tra insegnanti accompagnatori ed alunni è, di norma, 1:15. In presenza di bimbi diversamente abili, è bene assicurare la vigilanza dell'insegnante di sostegno. Tale regola può non essere applicata negli spostamenti a piedi nel paese . La realizzazione delle visite e dei viaggi non deve cadere in coincidenza con altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini,….),né nei periodi di alta stagione turistica. Non ci sono vincoli per la scelta del periodo scolastico in cui effettuare le visite guidate o i viaggi di istruzione, salvo l’ultimo mese di lezioni nel quale è bene evitare viaggi impegnativi. Partecipazione alunni: è opportuno che partecipino alle uscite e alle visite tutti gli alunni della classe/sezione interessate, o comunque un'alta percentuale degli stessi (almeno 80%). Eventuali non adesioni saranno vagliate attentamente dagli insegnanti per rimuovere, se possibile, gli impedimenti. Al fine di garantire la vigilanza, ogni alunno deve essere fornito di tessera di riconoscimento predisposta dall'istituto. Tutti devono essere assicurati per gli infortuni.
Art. 27 - Competenze e procedure
La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o di viaggi di istruzione costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze, un vero e proprio procedimento amministrativo.
Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di regolarità procedurale, il piano annuale delle visite e dei viaggi deve essere predisposto dai Consigli di Classe, Interclasse/Intersezione entro il 15 settembre per le uscite da svolgere nel 1° quadrimestre ed entro il 20 dicembre per le uscite programmate per il 2° quadrimestre . Non saranno accolte proposte fuori dai termini sopra menzionati salvo motivata giustificazione.
Il Consiglio di Istituto approva le richieste di visite e viaggi dopo aver verificato il rispetto delle condizioni proposte dal presente regolamento.
Nel rispetto delle programmazioni delle sezioni, delle classi e della normativa vigente i criteri per la scelta delle agenzie di viaggio o società con pulman di autotrasporto andranno a valutare:
1) La qualità del servizio attraverso: gentilezza, disponibilità, professionalità;
2) Sicurezza dei mezzi e affidabilità dell'agenzia o della ditta di trasporto;
3) Costi.
Le famiglie degli alunni vengono informate del piano delle uscite, visite o viaggi di istruzione, esprimono il loro parere e danno il consenso alla partecipazione del figlio in forma scritta per quanto riguarda le visite o i viaggi, partecipano agli oneri economici che la visita o il viaggio comportano.
FORMAZIONE DELLE CLASSI E SEZIONI
Per formare classi "equilibrate" la scuola acquisisce conoscenza dei dati più significativi ed utili dalle famiglie degli alunni, dagli organismi socio - sanitari dell'A.U.S.L. e dagli operatori delle scuole di provenienza.
Viste le vigenti disposizioni di legge ( orario di 24, 27, o 40 ore settimanali per la scuola primaria nonché 30 ore settimanali per la scuola secondaria di I grado), vengono indicati i sottoriportati criteri relativi alla formazione delle classi prime della Scuola primaria e Secondaria di I grado dell’istituto comprensivo:
1. La classe composta da bambini le cui famiglie richiederanno 40 ore settimanali (scuola primaria) verrà precostituita secondo i criteri sotto riportati, tutte le altre classi prime saranno miste, eterogenee al loro interno e omogenee tra loro. La formazione delle stesse sarà effettuata da una commissione composta da:
a) Dirigente Scolastico o suo delegato,
b) Insegnanti di scuole di provenienza interessati,
c) Due insegnanti del Plesso, escludendo i docenti interessati alle future prime.
2. Sulla base di osservazioni sistematiche in merito al comportamento, socializzazione, autonomia, apprendimento… a cura di docenti della scuola di provenienza, i bambini iscritti sono suddivisi in gruppi eterogenei con riferimento:
a) all'eventuale deficit certificato;
b) alle difficoltà di comportamento;
c) alle difficoltà di apprendimento;
d) alle buone potenzialità di apprendimento;
e) al sesso;
f) alla cittadinanza;
e) di norma i gemelli ed i fratelli vanno inseriti in classi diverse.
3. Dalla composizione dei gruppi di cui sopra vengono costituite le classi che risulteranno equilibrate ed eterogenee (entro la fine di giugno di ogni anno).
Ai fini dell'assegnazione alle varie classi degli alunni ripetenti o provenienti da altre scuole all'inizio o nel corso dell'anno scolastico, il Consiglio di Istituto indica i seguenti criteri:
-prioritariamente vengono esaminati e confrontati i dati oggettivi di ricettività delle classi interessate all'iscrizione dei nuovi alunni, al fine di non appesantire le classi;
-a parità di condizioni pedagogico - didattiche vengono assegnati alternativamente i nuovi alunni alle classi con minor numero di iscritti fino al pareggio numerico fra le varie classi.
A parità di numero si segue il criterio alfabetico delle classi.
Per i figli degli insegnanti, si ritiene opportuno che siano assegnati a classe o sezione diversa dalla titolarità del genitore.
Criteri per la formazione classi a 40 ore (ex T.P. Scuola Primaria)
Ponendo attenzione ai bambini ed alla valorizzazione delle loro possibilità, si delineano i seguenti criteri di formazione di tale/i classe/i, da considerarsi prioritari:
a) iscrizione entro i termini;
b) residenza e domicilio nel comune di San Mauro Pascoli dell'alunno e del proprio nucleo familiare (padre, madre ...);
c) età (precedenza ai bimbi che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento);
d) particolari situazioni familiari documentate fino a quando non vadano a stravolgere un minimo di eterogeneità della classe (lavoro di entrambi i genitori);
e) sorteggio.
Inserimento alunni stranieri
Ogni inserimento deve evidenziare tre fondamentali aspetti: relazione, educazione, istruzione.
Si sottolinea, inoltre, la necessità di considerare in modo specifico ogni singolo soggetto:
a) inserimento nella classe equivalente di età cronologica quando il minore ha frequentato regolarmente l'iter scolastico e ha una strumentazione linguistica minima di base, a meno che la famiglia non chieda esplicitamente di inserirlo in una classe "inferiore";
b) favorire l'accoglienza e la formazione in un gruppo classe di età vicina (1 anno) quando si rileva una scolarizzazione non adeguata all'età;
c) equa assegnazione – distribuzione sulle varie classi.
Criteri di accettazione – iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
1. Alunni che hanno compiuto almeno i 3 anni nell’anno di riferimento
Nella eventualità che il numero degli iscritti sia superiore alla disponibilità dei posti , l’accoglienza avviene secondo i seguenti criteri:
- iscrizione entro i termini,
- residenza e domicilio nel comune di San Mauro Pascoli dell'alunno e del proprio nucleo familiare (padre, madre...),
- deficit certificato,
- alunni di 5 anni,
- alunni di 4 anni,
- alunni di 3 anni,
- alunni provenienti dall’asilo nido,
- lavoro documentato di entrambi i genitori,
- frequenza di fratelli nello stesso plesso,
- data di nascita (arrivati a questa posizione si accoglie a partire dalla maggiore età).
I bambini provenienti dal “Nido” saranno equamente divisi in gruppetti indicati dalle educatrici dei Nidi e delle sezioni primavera.
2. Alunni anticipatari
Gli alunni anticipatari (coloro che compiono i 3 anni nel periodo 1 gennaio – 30 aprile dell’anno di riferimento) possono essere accolti, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza di coloro che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, se sussistono le seguenti condizioni:
- il bambino/bambina ha raggiunto un’adeguata autonomia: controllo degli sfinteri, dieta alimentare come i bimbi dei 3 anni;
- frequenza antimeridiana fino al compimento dei 3 anni.
Nel rispetto delle condizioni di cui sopra (punto 2.) i criteri di accoglienza degli anticipatari sono i seguenti:
- iscrizione entro i termini,
- residenza e domicilio nel comune di San Mauro Pascoli dell'alunno e del proprio nucleo familiare (padre, madre...),
- presenza di un fratello nello stesso plesso,
- lavoro documentato di entrambi i genitori,
- età (a partire dai più grandi.
In riferimento ai punti 1. e 2. gli alunni anticipatari residenti hanno la precedenza sui non residenti anche se questi ultimi hanno 3 anni compiuti nell’anno di riferimento.
Eventuali iscritti fuori termine (in età o anticipatari) saranno accolti ad esaurimento delle liste di cui ai punti 1. e 2. e graduati secondo gli stessi criteri.
3. Trasferimenti da altra scuola dell’infanzia Gli alunni (già frequentanti e di 4 o 5 anni) che si trasferiscono a San Mauro Pascoli acquisendone la residenza da altre scuole nel periodo antecedente l’inizio dell’anno scolastico di riferimento, hanno precedenza di accoglienza sui bimbi di 3 anni. Vengono pertanto accantonati complessivamente 4 posti per l’eventuale accoglienza di questi alunni. Nel caso che non vi siano richieste in tal senso o siano parziali, i posti rimasti liberi all’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico di riferimento, vengono assegnati ai bimbi di 3 anni secondo i criteri sopra esposti.
4. Assegnazione ai plessi
Individuati gli alunni che possono essere accolti presso le nostre scuole dell’infanzia, questi sono assegnati ai vari plessi secondo le preferenze espresse. Nell’eventualità che le preferenze formulate dalle famiglie si orientino su determinati plessi oltre ai posti disponibili si procederà ad un’equa assegnazione degli alunni su tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo seguendo i criteri del punto 1 di cui sopra e della terrotorialità. Coloro che accettano l'iscrizione ad un plesso vengono cancellati dalla lista di attesa della scuola di prima scelta.
5. Assenze ingiustificate
Gli alunni di scuola dell'infanzia regolarmente iscritti ma assenti fin dall'inizio delle lezioni dell'anno scolastico di riferimento, saranno tolti dalla sezione e inseriti in lista d'attesa per fare posto al primo avente diritto, se la famiglia non comunica con la scuola e si rende irreperibile per più di dieci giorni.
Art. 29 - Criteri relativi alla assegnazione degli insegnanti alle classi/sezioni
Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle scuole afferenti all’Istituto comprensivo , alle classi/sezioni e alle attività in base alle proposte formulate dal Collegio dei Docenti e ai criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo.
Il Dirigente, prima di adempiere, acquisisce conoscenza dei relativi criteri e proposte, ma può motivatamente discostarsene. Criteri di assegnazione degli insegnanti ai plessi
Si delinea quanto segue:
1) Competenze
2) Continuità
- di team
- di plesso
- anzianità di servizio
3) Opzioni richieste dai docenti Criteri di assegnazione degli insegnanti alle classi/sezioni
Si dettano i seguenti criteri generali:
- esame della situazione in concreto (disponibilità dei posti e delle classi/sezioni; posizione dei singoli docenti da assegnare);
- rispetto per quanto possibile del principio della continuità didattica, dalla prima alla quinta classe;
- rispetto per quanto possibile del principio dell'avvicendamento degli insegnanti (assegnazione alla prima classe degli insegnanti che hanno appena concluso il lavoro in una classe terminale);
- riconoscimento delle positive relazioni e della capacità di intesa fra i docenti, come condizione per una loro assegnazione al medesimo modulo;
Art. 30 - Criteri per la strutturazione dell'orario degli insegnanti
L'orario deve essere fondamentalmente FUNZIONALE all'insegnamento, tenendo presente le linee di impianto e le articolazioni orarie del nuovo ordinamento (D.L.59/04 - C.M. 29/04 – legge n. 169/2008): tempo scuola obbligatorio e tempo scuola facoltativo/opzionale.
Per questo si renderà necessario che:
1) l'assegnazione ore di L2 e RC tenga conto della pluralità delle classi;
2) la distribuzione delle ore e degli ambiti sia equilibrata e rispettosa dei ritmi di apprendimento dei ragazzi;
3) si tenga conto che le attività facoltative/opzionali fanno parte dell'intero progetto formativo;
4) le contemporaneità non utilizzate per i laboratori dovranno essere distribuite nell'arco della settimana per facilitare le sostituzioni interne alle scuole;
5) giorno libero a rotazione e/o sorteggio; i giorni liberi devono essere distribuiti nella settimana;
6) la proposta dell'orario viene fatta dal team docente, ma deve essere validata dal Dirigente Scolastico.
UTILIZZO SPAZI E ATTREZZATURE
Art. 31 - Edifici e attrezzature scolastiche
Il funzionamento degli spazi e delle attrezzature comuni agli alunni della scuola (biblioteca, palestra, aule speciali, ecc…) è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola e a garantire sia la sicurezza degli alunni, sia il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Per ogni laboratorio va individuato un responsabile che ne coordini l'utilizzo e provveda al mantenimento delle attrezzature e dei materiali.
E' compito del Consiglio di Istituto esprimere parere circa la concessione dei locali scolastici a soggetti o enti che ne facciano richiesta. Può delegare le singole concessioni al capo di Istituto.
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, fuori dell'orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come luogo di promozione culturale, sociale e civile. Il Comune, in quanto Ente proprietario, ha la facoltà di disporre la temporanea concessione di locali, previo nulla osta del Consiglio di Istituto, nel rispetto dei criteri stabili del Consiglio stesso .
I criteri stabiliscono le modalità e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia delle persone e del patrimonio.
Vedasi " Criteri e limiti stabiliti dal consiglio di circolo per le attività negoziali del Dirigente Scolastico" deliberati in data 16.01.2003 ai sensi degli artt. 31 - 32 - 33 - 34 del capo I, Titolo IV del Nuovo regolamento di contabilità D.I. n°44.
Ogni laboratorio o luogo per specifiche attività va gestito da un responsabile che ne cura l'uso, il riordino dei materiali e la chiusura dei locali.
E' consentito l'accesso ai laboratori agli alunni solo se accompagnati dagli insegnanti.
Quando nel laboratorio non c'è nessuno, la porta di ingresso deve rimanere chiusa.
Gli insegnanti sono tenuti a segnare su apposito registro il giorno e l'ora dell'utilizzo.
Eventuali guasti al materiale devono essere segnalati al responsabile.
E' bene usare il laboratorio previa prenotazione da indicare sull'apposito orario appeso alla porta dell'aula.
E' vietato installare o disinstallare programmi se non con autorizzazione del Dirigente Scolastico.
L'esistenza e il funzionamento delle biblioteche sono disciplinati in modo da assicurare:
- la costituzione di una idonea biblioteca magistrale per l'aggiornamento professionale dei docenti; essa si trova nella sede della Direzione e consente modalità agevoli di accesso al prestito e alla consultazione;
- il potenziamento delle biblioteche scolastiche in favore degli alunni; queste saranno organizzate, a seconda delle esigenze poste dalla programmazione o da una loro migliore funzionalità, in biblioteca di classe o di plesso.
La scelta del nuovo materiale librario, nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate dal Consiglio di Istituto, sarà fatta dal Collegio dei docenti, eventualmente su proposta di una commissione di insegnanti.
Il Dirigente potrà, su designazione del Collegio dei docenti, affidare ad una insegnante o più insegnanti per ogni plesso le funzioni di responsabile della biblioteca scolastica.
Il prestito dei libri deve essere registrato sempre.
Non si possono effettuare contemporaneamente più di due prestiti per utente.
L'utente deve restituire i volumi dopo un mese dal prestito.
I responsabili devono registrare l'avvenuta restituzione ed inserire i libri negli appositi scaffali seguendo l'ordine di catalogazione.
I responsabili sono pregati di controllare con regolarità la situazione dei prestiti.
Qualora si effettuino ricerche, senza il ricorso al prestito, i libri vanno riposti negli appositi scaffali.
Durante l'ora del pranzo a mensa gli insegnanti vigileranno sul rispetto delle più elementari norme igieniche e di comportamento. Gli alunni dovranno rispettare il personale, l'ambiente, l'arredo e le stoviglie.
Sarà particolare cura degli insegnanti invitare gli alunni ad assaggiare gli alimenti ed evitare inutili sprechi.
Dopo il pranzo possono essere utilizzati gli spazi aperti, le proprie aule e/o la palestra sotto il controllo dell'insegnante.
La mensa deve servire a tutti (alunni e insegnanti) per stare insieme in un clima sereno e di relazione.
Eventuali intolleranze alimentari che possono interessare alunni e insegnanti dovranno essere certificate.
In mensa è vietato consumare pasti provenienti da privati.
Art. 35 - Codice disciplinare personale Docente e Ata
SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ESCLUSIVAMENTE AL
PERSONALE ATA.
CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006/09.
ART.95 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001,
il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei
confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad
attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di
cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei
superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della
libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità
della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli
alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti
e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni
consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanne passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art.
316 e 316 bis del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur
non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza
penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa
e non può essere sostituita con altre.
SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ESCLUSIVAMENTE AL
PERSONALE DOCENTE.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 richiamato dall’art. 91del C.C.N.L.
comparto scuola quadriennio normativo 2006/2009.
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE,
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n.
437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione
sono regolate, per il personale docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il
tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto,
consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non
gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi
negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per
concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e utilizzazione in
compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione,
dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla
funzione docente connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è
assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente
articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456 comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento
1. La sospensione dall'insegnamento di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento
successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la
sospensione è superiore a tre mesi, il personale docente non può ottenere il passaggio anticipato
a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai
quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità
richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in
quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli
alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per
concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o
ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle
funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la
sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave
di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella
per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2
dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura
massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione
commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per i carichi di famiglia.
2. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la
sanzione.
Art. 501 – Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).
NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI VALIDI SIA PER IL PERSONALE
DOCENTE CHE ATA.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Testo in vigore dal 15 novembre 2009, dopo le modifiche introdotte con il Decreto
Legislativo n. 150 del 27/10/2009 di attuazione della legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni)
Art. 55 - bis
(Forme e termini del procedimento disciplinare)
(Testo introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio
di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un
massimo di quindici giorni.
Art. 55-quater
(Licenziamento disciplinare)
(Testo introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e
salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente
uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli
ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata,
entro il termine fissato dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze
di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di
appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente
rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all’articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), del il licenziamento è senza preavviso.
Art.55-sexies
(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione
della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare)
(Testo introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla
violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti
per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione
all’entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale
accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti
la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità,
all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi
confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il
provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le
quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in
disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
Art. 36 - Regolamento di disciplina alunni Scuola Secondaria di 1° grado
Art. 1 PREMESSA
Il Regolamento di Disciplina dell’Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli è conforme al D.P.R. n. 249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n. 235/2007, assieme al Patto Educativo di Corresponsabilità regolamenta diritti e doveri delle famiglie, dei docenti e degli alunni all’interno della comunità scolastica; prevede inoltre, nei confronti degli alunni, adeguati provvedimenti sanzionatori, commisurati alla gravità delle violazioni attuate.
I provvedimenti disciplinari hanno comunque finalità educativa e tendono a ricostruire il senso di responsabilità, a ricomporre un clima di civile convivenza nella comunità scolastica, nonché a recuperare l’alunno anche con attività ispirate al principio della riparazione del danno.
La responsabilità disciplinare è personale, va quindi individuato colui o coloro che sono causa di azioni meritevoli di sanzioni, evitando nel modo più assoluto di punire un gruppo di alunni o la classe quando diventa difficile individuare il vero responsabile.
Le sanzioni sono stabilite in relazione alla gravità dell’infrazione, tengono conto, inoltre, dell’età e della situazione psicologica dell’alunno.
Le infrazione disciplinare connessa al comportamento non influiscono sulla valutazione del profitto.
Le sanzioni possono riguardare anche infrazioni commesse fuori dalla scuola, per fatti e azioni lesive delle regole di democratica e civile convivenza tali da avere ripercussioni nell’ambiente scolastico.
Art. 2 PROCEDURA DISCIPLINARE
- La contestazione dell’infrazione dell’alunno è notificata per iscritto alla famiglia, questa viene invitata a produrre eventuali prove e testimonianze in favore del minore.
- Acquisiti tutti gli elementi utili alla determinazione del contenzioso, comprese le controdeduzioni della famiglia e dell’alunno interessato, Il Consiglio di Classe è convocato in seduta straordinaria in forma perfetta (docenti e genitori eletti quali rappresentanti di classe), al fine di procedere all’adozione dei provvedimenti sanzionatori (fino ad un massimo di 15 giorni di sospensione).
- Per periodi superiori a 15 giorni la competenza ad irrogare la sospensione dalle lezioni è del Consiglio di Istituto.
- Le persone coinvolte nel contenzioso sono escluse dalla fase deliberativa della sanzione.
- La delibera del provvedimento assunto viene adottata a maggioranza dal Consiglio di Classe, (in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio stesso) e comunicata alla famiglia per iscritto con indicazione dei termini di avvio e conclusione delle sospensione.
- All’alunno viene offerta la possibilità di convertire la sanzione dell’allontanamento dall’istituto con attività alternative, utili alla collettività scolastica e congruenti con l’illecito commesso, previa parere della famiglia e vigilanza del personale della scuola (riordino della biblioteca delle scuola, pulizia e riordino dei libri e sussidi di classe, pulizia dei pianali dei banchi…
- Nel periodo di sospensione dalle lezioni la scuola concorderà azioni e attività volte a mantenere i rapporti con l’alunno e la famiglia, così da preparare il rientro nella comunità scolastica.
ART. 3 AMMONIZIONE VERBALE O SCRITTA.
Il Docente, ammonirà l’interessato o riporterà un richiamo scritto (nota) sul registro di classe (informando per iscritto la famiglia) quando l’alunno:
- si sottrae ai doveri scolastici, non rispettando le consegne dei docenti,
- non si procura il necessario materiale didattico,
- interrompe o disturba la lezione, seppure in modo episodico,
- mostra scarsa cura per gli ambienti scolastici sporcando, imbrattando e spargendo rifiuti in modo incivile,
- non giustifica puntualmente i ritardi (fino ad una massimo di due) e l’assenza alle lezioni (al massimo una).
ART. 4 ALLONTANAMENTO DALL’ISTITUTO FINO A QUATTRO GIORNI.
Il Consiglio di Classe irrogherà una sanzione disciplinare, consistente nell’allontanamento dall’Istituto fino a quattro giorni, quando l’alunno:
- si rende protagonista di comportamenti contemplati al precedente art.3, in modo reiterato,
- turba il regolare svolgimento delle lezioni, dentro e fuori dalla scuola,
- si sottrae alla vigilanza dei docenti, uscendo dall’aula senza autorizzazione,
- usa un linguaggio irriguardoso e scurrile (anche se in modo episodico) nei confronti dei docenti, dei compagni e degli altri soggetti che a vario titolo operano per la comunità scolastica,
- danneggia (anche in modo lieve) oggetti, materiali, strumenti, strutture ed il patrimonio scolastico (per i danneggiamenti di qualsiasi natura il genitore è tenuto al risarcimento integrale dei danni causati dal figlio),
- rifiuta obbedienza e/o rispetto nei confronti degli adulti (insegnanti e/o altro personale che a vario titolo opera per la comunità scolastica),
- fa uso del cellulare e/o di materiali audio-video non a scopo didattico, pur senza offendere il decoro e la privacy degli altri.
ART. 5 ALLONTANAMENTO DALL’ISTITUTO DA CINQUE A SETTE GIORNI.
Il Consiglio di Classe irrogherà una sanzione disciplinare consistente nell’allontanamento dall’Istituto da cinque a sette giorni, quando alunno:
- manifesta reiterazione di comportamenti già sanzionati e previsti dai precedenti artt. 3 e 4,
- falsifica la firma dei genitori su avvisi nel diario, sulle autorizzazioni, sulle comunicazioni delle valutazioni di verifiche, o manomette il libretto delle giustificazioni,
- offende la dignità altrui, non rispettandone la cultura e la religione, offende le Istituzioni.
ART.6 ALLONTANAMENTO DALL’ISTITUTO DA OTTO A QUINDICI GIORNI.
Il Consiglio di Classe, irrogherà una sanzione disciplinare consistente nell’allontanamento dall’Istituto da otto a quindici giorni, all’alunno che:
- si è reso protagonista di comportamenti che producono gravi danni a persone e/o a cose, con minacce e lesioni di vario tipo,
- ha violato la privacy altrui con mezzi audiovisivi,
- si è introdotto in modo illecito e abusivo all’interno degli ambienti scolastici, in periodi di sospensione dell’attività didattica.
ART. 7 ALLONTANAMENTO DALL’ISTITUTO OLTRE I QUINDICI GIORNI
Il Consiglio di Istituto irrogherà una sanzione disciplinare consistente nell’allontanamento dall’Istituto per un periodo superiore a quindici giorni, in presenza di reati di particolare gravità, che costituiscono un serio pericolo per l’incolumità fisica delle persone (entrambe le condizioni devono coesistere), o quando l’autorità giudiziaria ha avviato un procedimento penale nei confronti dell’alunno.
L’allontanamento dalla comunità scolastica deve corrispondere alla gravità del reato e deve avere una durata definita fino al perdurare della situazione di pericolo e delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.
ART. 8 IMPUGNAZIONI E RICORSI
Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, da parte dei genitori degli alunni minorenni all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva nel termine di trenta giorni.
L’O.G. decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, in merito ai conflitti che sorgano
all’interno della scuola in relazione all’applicazione del Regolamento concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti.
L’Organo di Garanzia regionale decide in via definitiva, entro trenta giorni, sui reclami in merito
alle violazioni del Regolamento concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e del
Regolamento di Istituto.
Art. 9 ORGANO DI GARANZIA (Rif.art.5 D.P.R.n.249/98, ai sensi art.2 D.P.R.n.235/07)
L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto da:
- Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza,
- Presidente del Consiglio d’Istituto,
- Responsabile di plesso Scuola secondaria di I grado
- Rappresentante genitore eletto nella Giunta esecutiva (sig.ra Leoni Emanuela)
ART. 10 DURATA IN CARICA O.G.
L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno scolastico.
Art. 11 REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA
L’Organo di Garanzia interno dell’Istituto, previsto dall’art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
- La convocazione dell’ Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, un segretario verbalizzante. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell’ Organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell’Organo entro e non oltre 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Se un membro è impedito ad intervenire deve far pervenire per iscritto al Presidente dell’Organo di Garanzia la motivazione dell’assenza, almeno 1 giorno prima della seduta.
- Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese e non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- L’Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all’art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori contro le sanzioni disciplinari comminate ai propri figli.
- Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto della convocazione.
- L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa.
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San Mauro Pascoli, 15/02/2011
Il Presidente del Consiglio di Istituto (Simonetta Villa)
Il Dirigente Scolastico (Prof Bruno Buratti)
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